| (Requisiti per l'iscrizione nel registro).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma
1, è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare di
impresa individuale o, in caso di società, del legale
rappresentante, nonché all'osservanza delle disposizioni della
presente legge.
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2. Ai fini dell'iscrizione nel registro l'impresa
richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, il
legale rappresentante ed i dirigenti dell'impresa devono
rispondere a criteri di qualificazione professionale,
comprovando di aver conseguito un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado od,
in alternativa, di svolgere attività professionale nel campo
indicato;
b) l'oggetto dell'attività dell'impresa deve essere
chiaramente definito e conforme ai decreti di cui all'articolo
2, comma 2, e deve essere comprovato da certificazione
rilasciata da un committente pubblico o da un'azienda privata
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) le società semplici devono osservare le
disposizioni previste, in ordine alla pubblicità dell'atto
costitutivo, dall'articolo 2296 del codice civile;
d) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, i
soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per
azioni, devono soddisfare i criteri di selezione qualitativa
di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 della direttiva 92/50/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992.
3. Il legale rappresentante della società di cui al comma 1
può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai
fini dell'iscrizione nel registro.
4. Le società costituite all'estero ed operanti in Italia
possono essere iscritte nel registro purché in possesso dei
requisiti di cui al comma 2.
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