| (Domanda di iscrizione nel registro).
1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro le persone
fisiche ed i legali rappresentanti della società devono
inviare la relativa comunicazione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura rispettivamente della
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provincia di residenza o di quella della sede legale, che
procede d'ufficio all'iscrizione.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata
dalla seguente documentazione, comprovante il possesso dei
requisiti prescritti all'articolo 4, comma 2:
a) titolo di studio;
b) certificazione rilasciata da un committente
pubblico o da un'azienda privata con fatturato non inferiore a
10 miliardi di lire annuo, concernente l'attività svolta per
il committente o per l'azienda dall'impresa interessata, ed i
risultati conseguiti;
c) certificazione relativa alla struttura delle
risorse finanziarie, umane, tecnologiche,
economico-commerciali, dell'impresa richiedente.
3. All'atto dell'invio della comunicazione di cui al comma
1 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 4, comma 2, e che i dati riportati corrispondono
a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica
l'articolo 483 del codice penale.
4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma
2, della presente legge, può essere provato dall'interessato
con una dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi
dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. In assenza di risposta, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, da parte
del presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, la
richiesta di iscrizione si considera accolta.
6. L'iscrizione al registro ha validità per tutto il
territorio della Repubblica e può essere effettuata per più
tipi di attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 2,
comma 1.
7. I provvedimenti che negano l'iscrizione al registro
devono essere motivati e notificati alle imprese interessate.
Contro di essi le società possono ricorrere davanti alla
magistratura amministrativa.
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