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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30601
DDL2530-0007
Progetto di legge Camera n. 2530 - testo presentato - (DDL12-2530)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2530. TESTIPDL
...C2530.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2530 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Domanda di iscrizione nel registro).
    1.  Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro le persone
  fisiche ed i legali rappresentanti della società devono
  inviare la relativa comunicazione alla camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura rispettivamente della
 
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  provincia di residenza o di quella della sede legale, che
  procede d'ufficio all'iscrizione.
    2.  La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata
  dalla seguente documentazione, comprovante il possesso dei
  requisiti prescritti all'articolo 4, comma 2:
      a)  titolo di studio;
      b)  certificazione rilasciata da un committente
  pubblico o da un'azienda privata con fatturato non inferiore a
  10 miliardi di lire annuo, concernente l'attività svolta per
  il committente o per l'azienda dall'impresa interessata, ed i
  risultati conseguiti;
      c)  certificazione relativa alla struttura delle
  risorse finanziarie, umane, tecnologiche,
  economico-commerciali, dell'impresa richiedente.
    3.  All'atto dell'invio della comunicazione di cui al comma
  1 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria
  responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti
  dall'articolo 4, comma 2, e che i dati riportati corrispondono
  a verità.  In caso di dichiarazioni mendaci, si applica
  l'articolo 483 del codice penale.
    4.  Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma
  2, della presente legge, può essere provato dall'interessato
  con una dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi
  dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    5.  In assenza di risposta, entro trenta giorni dalla data
  di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, da parte
  del presidente della camera di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura competente per territorio, la
  richiesta di iscrizione si considera accolta.
    6.  L'iscrizione al registro ha validità per tutto il
  territorio della Repubblica e può essere effettuata per più
  tipi di attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 2,
  comma 1.
    7.  I provvedimenti che negano l'iscrizione al registro
  devono essere motivati e notificati alle imprese interessate.
  Contro di essi le società possono ricorrere davanti alla
  magistratura amministrativa.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2530 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2530 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=030 PAGFIN=0007 RIGFIN=038 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=253000 00 FASCIDC=12DDL2530 SORTNAV=0253000 000 00000 ZZDDLC2530 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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