Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30603
DDL2531-0002
Progetto di legge Camera n. 2531 - testo presentato - (DDL12-2531)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2531. TESTIPDL
...C2531.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2531 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Il federalismo fiscale è un
  tema di grande rilievo nel momento politico in corso.  E'
  appunto in tale quadro che, ormai da più parti, si riconosce
  che occorre:
        a)  introdurre variazioni di rilievo entro
  l'andamento della politica fiscale italiana, procedendo
  finalmente "dal centro alla periferia" (come indicato con
  autorevolezza nel Libro Bianco redatto a cura del professor
  Tremonti in qualità di Ministro delle finanze);
        b)  introdurre, in conseguenza, una rilevante
  autonomia finanziaria degli enti locali;
        c)  introdurre il principio di responsabilità nel
  senso di condurre, alla erogazione
  di spesa pubblica, comunità politiche rese idonee a
  procurarsi con efficacia le occorrenti risorse.
    1)  Federalismo fiscale: generalità.  Cosa sia il
  federalismo fiscale non è tema affrontabile in questa sede,
  tranne che nella misura necessaria per escludere una
  concezione pur corrente ma impropria, e per richiamarsi,
  invece, ad orientamenti caratterizzati da più idonea
  funzionalità in sede di progettazione politica.
    La concezione che si ritiene di dover escludere è quella
  che, pur diffusa tra gli studiosi di scienza delle finanze,
  identifica il federalismo fiscale come complesso delle
  relazioni finanziarie tra i vari livelli di governo entro uno
  Stato.
 
                               Pag. 2
 
    Tale concezione è da escludere poiché poco giustificata sul
  piano teorico e troppo debole sul piano politico.  L'obiezione
  fondamentale è la seguente: perché mai dovrebbe essere
  ascrivibile al "federalismo fiscale" ogni sistema di relazioni
  finanziarie tra "diversi livelli di governo", anche quando il
  sistema dei livelli di governo non avesse nulla a che fare con
  il federalismo?
    Se, sul piano politico, si adottasse la concezione
  richiamata, il federalismo fiscale in Italia esisterebbe già:
  infatti i livelli di governo sarebbero ben quattro (Stato,
  regione, provincia e comune); e parimenti i flussi finanziari
  sarebbero ben presenti (seppur dal centro alla periferia, ma
  ciò non sarebbe di ostacolo perché, nella concezione
  dominante, il senso dei flussi è irrilevante).
    Occorre dunque, ai fini della progettazione politica,
  avvalersi di concezioni secondo cui il federalismo fiscale
  abbia qualcosa a che vedere con il federalismo.  E poiché il
  cuore del federalismo sta nel garantire consistenti autonomie
  alle comunità politiche locali (per tutelare l'identità
  culturale e le risorse delle popolazioni) ecco che il
  federalismo fiscale va inteso nel medesimo senso.
    2)  Federalismo fiscale: elementi minimi.  Affinché
  sussista autonomia finanziaria in capo alle comunità politiche
  locali (e quindi sussistano elementi minimi di federalismo
  fiscale), occorrono almeno tre cose:
      competenze normative e amministrative anche in materia di
  entrate;
      percezione di flussi finanziari pubblici (essenzialmente
  flussi tributari, anche se non va esclusa la possibilità di
  flussi ulteriori provenienti dal ricorso al credito
  pubblico);
      infine, prevalenza dei flussi ottenuti  in loco
  rispetto a quelli ottenuti per trasferimento da altri livelli
  di governo.
    Il federalismo fiscale, dunque, in versione minima, non è
  altro che una sostanziale e sostanziosa autonomia finanziaria
  a livello locale; e, nel contempo, è da sottolineare che, in
  questa medesima versione, il federalismo fiscale non è ancora
  un elemento del federalismo politico.
    3)  Federalismo fiscale: programma di riferimento.  Ai
  fini di una ridefinizione più consistente (sempre del
  federalismo fiscale) occorre tuttavia prendere le mosse dalla
  nozione di federalismo in senso proprio: orbene, tale nozione
  fa riferimento ad uno Stato che nasce da un "patto" degli
  Stati componenti, i quali rinunciano ad una parte della loro
  sovranità per andare a costruire lo Stato federale.  Se è così,
  il cuore politico di una struttura federalista sta negli Stati
  membri, in quanto sono essi che conferiscono, al centro, sia
  funzioni sia risorse.
    Se, dunque, si rinuncia a stravolgere il concetto di
  federalismo seppur fiscale, e se ne vuole utilizzare una
  nozione che abbia davvero a che fare con il federalismo, non
  si può fare a meno di riferirsi ad un sistema finanziario in
  cui le risorse siano prelevate localmente e poi trasferite
  dalla periferia al centro.
    Il federalismo fiscale in senso proprio, dunque, è un
  sistema antitetico rispetto a quello italiano attuale (in cui
  la quasi totalità delle imposte è controllata dal centro, e da
  lì, purtroppo, è parzialmente sperperata ai danni delle
  comunità più responsabili ed efficienti); il federalismo
  fiscale è un sistema in cui la chiave delle risorse resta con
  saldezza in mani locali, tranne ovviamente i doverosi flussi
  di solidarietà, che peraltro devono essere concordati e
  ridistribuiti in maniera trasparente.
    4)  Il municipalismo fiscale.  Quali siano, per
  l'Italia, le forme tecnicamente possibili di federalismo
  fiscale, e quali siano le forme politicamente auspicabili,
  sono problemi non semplici; ma sono problemi attuali ed
  importanti per l'avanzamento complessivo del nostro Paese.
    Anche senza voler introdurre accelerazioni artificiose,
  urge comunque introdurre elementi di federalismo fiscale,
  quantomeno nel senso di rafforzare le autonomie
 
                               Pag. 3
 
  finanziarie degli enti locali (prescindendo pertanto dal
  considerare inscindibile, in questa fase, il rapporto tra
  federalismo fiscale e federalismo politico).
    Nel quadro del federalismo fiscale, un primo e concreto
  obiettivo può essere utilmente individuato nel "municipalismo
  fiscale", cioè nel rafforzamento dell'autonomia impositiva dei
  comuni sino a rendere in gran parte autosufficiente, sul piano
  finanziario, il livello di base dei governi locali.
    Lo strumento non può che essere una seria riforma nel campo
  della imposizione immobiliare, razionalizzando ed accorpando
  imposte con attribuzione del gettito ai comuni, nel quadro di
  una linea di tendenza che si va affermando negli Stati moderni
  ed efficienti.
    Se poi, per quanto riguarda il nostro Paese, ci si rende
  conto che le funzioni pubbliche, connesse alla imposizione
  immobiliare, sono caratterizzate da artificiosità,
  duplicazioni, diseconomie ed aggravi a danno dei cittadini, è
  facile intuire che elementi di federalismo fiscale, seppur
  nella veste settoriale del "municipalismo", non possono che
  andare di pari passo con la razionalizzazione dell'intero
  settore dell'imposizione immobiliare.
    5)  Municipalismo fiscale, riforma della imposizione e
  della pubblicità giuridica in campo immobiliare.  Gli
  elementi di arretratezza e di inefficienza, in campo
  immobiliare, sono reperibili a partire dall'attuale apparato
  catastale nonché dalle conservatorie: istituti che da più
  parti vengono concordemente indicati come uno dei settori in
  cui più urgente e rapido deve essere l'intervento del
  legislatore per porre mano ad una situazione divenuta
  insostenibile.  Infatti, il catasto non è più in grado di
  svolgere adeguatamente le proprie funzioni, mentre le
  conservatorie evidenziano ritardi che precludono l'adempimento
  della funzione di pubblicità nella circolazione
  immobiliare.
    Ciò, se da un lato può essere talora imputato a carenze di
  organico o di qualificazione del personale, d'altro lato è im-
  putabile alla burocratizzazione eccessiva, alla quale non è
  estraneo il susseguirsi di leggi e circolari che hanno
  complicato all'inverosimile l'attività.
    Urge, pertanto, un riordino globale della materia il cui
  primo passo deve consistere in una chiara ridistribuzione dei
  compiti - di accertamento nonché di conservazione dei dati
  immobiliari - attribuendoli, da un lato, all'Amministrazione
  finanziaria e, dall'altro, ai comuni (unici referenti, questi
  ultimi, in grado di effettuare censimenti corretti e
  tempestivi della realtà immobiliare sul territorio).
    6)  Il nuovo ufficio del registro immobiliare.  In
  rapporto alla indicata situazione di inefficienza degli uffici
  erariali del territorio, esigenze di funzionalità in concorso
  con il princìpio di economia suggeriscono di accorpare un
  nuovo organismo, con competenza a livello provinciale, che
  sostituisca i molteplici apparati che svolgono (o meglio
  avrebbero dovuto e dovrebbero svolgere) compiti molto simili
  tra loro.
    Tale nuovo organismo, denominabile "ufficio del registro
  immobiliare", va inteso come destinato a cumulare i compiti
  del catasto, della conservatoria dei registri immobiliari e
  dei vari uffici del registro (per le competenze in merito agli
  atti immobiliari), con funzioni da ridefinirsi in base ad
  unica disciplina che accolga quanto di funzionale sia
  ravvisabile nelle precedenti normative e le integri
  adeguatamente.  La denominazione dell'ufficio può non essere
  "felice", tuttavia sussiste l'opportunità di utilizzare
  denominazioni le quali si mantengono nell'ambito della
  tradizione e, nel contempo, siano idonee a raccordarsi con le
  denominazioni delle imposte la cui gestione afferisca agli
  uffici medesimi.
    Denominazione a parte, il nuovo organismo, in ossequio al
  principio di economia, non sarà destinato meramente a fini
  impositivi, ma anche a fini di pubblicità giuridica nel campo
  della circolazione immobiliare.
    I cardini del nuovo sistema, ed i conseguenti vantaggi in
  termini di efficienza ed
 
                               Pag. 4
 
  efficacia, possono essere prospettati come segue:
        a)  creazione di una banca dati immobiliare unica
  che abbia ad oggetto:
        1) i beni immobili nelle rispettive consistenze e
  coerenze;
        2) le situazioni giuridiche soggettive e le vicende
  giuridiche rilevanti;
        3) le fattispecie causali delle situazioni e delle
  vicende rilevanti;
        b)  impostazione informatica della banca dati in
  modo che i contenuti siano reperibili, a fini di pubblicità,
  consentendo:
        1) l'accesso per beni, individuabili sia tramite dati a
  base toponomastica sia tramite simboli alfanumerici rapportati
  alle posizioni di mappa;
        2) l'accesso per soggetti titolari di diritti reali o
  di rapporti obbligatori rilevanti;
        c)  impostazione informatica della banca dati in
  modo che i contenuti informativi siano reperibili, a fini
  statistici, tramite chiavi di ricerca da determinare nel
  provvedimento delegato;
        d)  snellimento e velocizzazione delle funzioni di
  acquisizione dei dati sul territorio, trasferendo le funzioni
  di accertamento ed aggiornamento delle consistenze e dei
  valori ai comuni.
      I comuni, infatti, si pongono già oggi, e sono destinati
  a porsi vieppiù, come i soggetti portatori del maggiore
  interesse ad una capillare azione di accertamento immobiliare,
  in quanto beneficiari (già ora e ancora più in prospettiva)
  del gettito dell'imposta comunale sugli immobili.  Tutti i dati
  raccolti, sia tramite attività di accertamento sul territorio
  sia tramite denunce di nuova costruzione o di variazione
  presentate ai comuni, saranno da inserire, per via telematica,
  direttamente nella banca dati dell'ufficio del registro
  immobiliare, ottenendone il costante aggiornamento.  Dal canto
  loro i comuni, tramite la banca dati aggiornata, disporranno
  delle informazioni relative ai titolari di diritti reali sugli
  immobili nonché relative alla consistenza ed ai valori dei
  beni stessi, e ciò consentirà di effettuare i necessari atti
  di liquidazione e di comunicazione (con l'ulteriore vantaggio
  di liberare il cittadino dall'onere della denuncia, onere che
  una filosofia tributaria distorta ha impropriamente trasferito
  dalla pubblica amministrazione al cittadino);
        e)  razionalizzazione delle attività di
  certificazione: anche i comuni potranno rilasciare,
  limitatamente ai rispettivi territori, ogni tipo di
  certificazione desumibile dalla banca dati, alla stessa
  stregua di quanto farà l'ufficio del registro immobiliare
  presso le proprie sedi (ed in tal modo si potranno evitare
  vessatorie perdite di tempo presso le sedi provinciali
  dell'istituendo registro, scongiurando il ripetersi delle
  esperienze catastali);
        f)  possibilità da parte dei comuni, per svolgere le
  funzioni attribuite, di appaltare, singolarmente o in
  consorzi, a ordini professionali, oppure a consorzi di ordini
  professionali, le attività di ricezione e di caricamento delle
  informazioni in banca dati;
        g)  eliminazione di attività duplicate o comunque
  ridondanti (si consideri che, oggi, un atto deve essere
  registrato all'ufficio del registro, trascritto alla
  conservatoria dei registri immobiliari, volturato al catasto).
  Raggruppando in un'unica operazione (trascrizione/iscrizione
  presso l'ufficio del registro immobiliare) tutte le operazioni
  rilevanti, verrà realizzata una notevole economia di tempo e
  di risorse.  Inoltre, dal momento che i compiti legati alla
  registrazione degli atti immobiliari saranno trasferiti
  all'istituendo ufficio, ne conseguirà che gli attuali uffici
  del registro, che nelle città principali sono divisi in
  ufficio del registro atti pubblici, atti privati, successioni
  e atti giudiziari, potranno venire uniti in un organismo,
  denominabile ufficio del registro immobiliare, destinato a
  svolgere i residui compiti spettanti oggi ai vari uffici;
 
                               Pag. 5
 
        h)  sempre nel quadro di eliminazione di attività
  superflue, viene anche prevista l'eliminazione dell'obbligo,
  in occasione di negozi immobiliari (in conformità all'articolo
  12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), di
  effettuarne segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza:
  norma di dubbia utilità, i cui presupposti appaiono ormai
  superati.
    7)  La nuova imposta di registro.  Altro oggetto, su
  cui verte la presente proposta di legge, attiene alle imposte
  di registro, ipotecarie e catastali, da riformarsi alla luce
  dei seguenti princìpi:
        a)  accorpamento di dette imposte, per principio di
  economia, in unico tributo, per il quale sarà parimenti
  mantenibile la denominazione di imposta di registro;
        b)  determinazione della nuova imposta di registro,
  per gli atti di trasferimento immobiliare, sulla base del
  valore, a cui si applicherà una aliquota, determinata dal
  comune, non superiore a sette punti percentuali;
        c)  introito del gettito da assegnare direttamente
  ai comuni;
        d)  commisurazione di trasferimenti erariali ai
  comuni, anche sulla base del cosiddetto "principio dello
  sforzo fiscale".
    8)  La nuova ICI.  Altro oggetto, su cui verte la
  presente proposta di legge, è l'imposta comunale sugli
  immobili (ICI).
    La nuova ICI sarà gestita e riscossa direttamente dai
  comuni.
    La nuova ICI (così come la nuova imposta di registro) avrà
  quale riferimento i valori degli immobili, a cui si applicherà
  una aliquota determinata in sede comunale entro un ventaglio
  il cui valore massimo non superi i cinque punti
  millesimali.
    La nuova ICI avrà presupposti e soggetti passivi
  differenziati a seconda che riguarderà fabbricati oppure
  terreni.  L'ICI riguardante i fabbricati, salva diversa
  regolamentazione comunale, sarà duplice, gravando sia sulla
  titolarità sia sulla utilizzazione; l'ICI riguardante i
  terreni graverà solamente sui titolari di diritto reale.
    Si osserva che la differenza, a prima vista ingiustificata,
  può trovare fondamento nella maggiore tensione che
  caratterizza il mercato dei fabbricati, maggiore tensione non
  solo economica ma anche sociale, in rapporto alla quale il
  meccanismo ordinario della traslazione può dare luogo a seri
  problemi anche sul piano dei rapporti politici complessivi.
  Pertanto, il principio di politica finanziaria, più che ovvio,
  secondo cui un'imposta può ben gravare sul titolare del
  diritto di disposizione, lasciando poi ai rapporti di mercato
  la determinazione dei valori di traslazione, merita, nel caso,
  di essere parzialmente disatteso.
    La nuova ICI, in virtù del principio di autonomia nel
  quadro di un sistema di federalismo fiscale, sarà
  regolamentata dai comuni, tranne che in alcuni punti
  relativamente ai quali resterà opportuno garantire una
  disciplina uniforme per esigenze di certezza a tutela del
  contribuente.  Le conseguenti diversificazioni rappresenteranno
  un vantaggio sia sotto il profilo della sperimentazione dei
  modelli applicativi, sia sotto il profilo della competizione
  tra gli stessi, sia sotto il profilo della competizione tra
  gli enti impositori.
    Comunque, per l'ipotesi in cui alcuni comuni non
  ritenessero di procedere a normazione propria, e comunque
  nelle more della regolamentazione autonoma, e, infine, in caso
  di lacune della regolamentazione comunale, sarà da predisporre
  una apposita disciplina nazionale, così come suggerito dal
  principio di sussidiarietà.  Tale regolamentazione, da valere
  pertanto in assenza di diversa regolamentazione comunale, sarà
  da improntare ai seguenti princìpi e criteri:
        a)  l'imposta, per i fabbricati, sarà duplice, a
  seconda dei soggetti passivi e del presupposto.  Saranno
  soggetti passivi, disgiuntamente, da un lato il titolare di
  diritto reale sull'immobile (come il proprietario o
  l'usufruttuario), e, d'altro lato, l'utilizzatore
  dell'immobile stesso (comodatario, conduttore, proprietario od
  usufruttuario se parimenti utilizzatore);
 
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        b)  i soggetti passivi saranno individuati in base
  alle risultanze al 31 luglio, relativamente al periodo di
  imposta corrispondente all'anno solare in corso;
        c)  l'imposta sarà da versare tra il 1^ novembre ed
  il 20 dicembre di ciascun anno;
        d)  l'imposta sarà riscossa direttamente, non
  tramite ruolo.  Sarà riscossa eccezionalmente tramite ruolo,
  nei casi di mancato versamento in autotassazione nei termini
  previsti.  La riscossione avverrà a seguito di invio, ai
  contribuenti, di bollettini di versamento precompilati con
  l'indicazione dell'importo dovuto per gli immobili oggetto di
  diritto e di utilizzazione nel territorio del comune;
        e)  l'imposta relativa alla titolarità del diritto
  sull'immobile sarà reale, quindi non terrà conto della
  situazione del soggetto passivo;
        f)  l'imposta relativa all'utilizzazione
  dell'immobile sarà personale, quindi verrà determinata con il
  concorso di detrazioni commisurate al fatto di risiedere,
  nonché a scaglioni di reddito.
    9)  Abolizione e razionalizzazione di altri tributi in
  campo immobiliare.  All'incremento di gettito, in favore dei
  comuni, realizzato dalla nuova imposta di registro e dalla
  nuova ICI, dovrà accompagnarsi, contestualmente e
  necessariamente, una congrua riduzione di altre imposte tra
  cui IRPEF ed IRPEG, anche per non ingenerare doppia
  imposizione; in particolare, sotto questo profilo va eliminato
  l'assoggettamento, alla imposizione diretta, di redditi
  attribuiti agli immobili in via figurativa; la qual cosa
  consentirà, ancora una volta, di ridurre gli adempimenti a
  carico dei cittadini, in particolare tramite il venir meno
  dell'obbligo della presentazione del modello 740 da parte di
  un elevato numero di contribuenti, lavoratori subordinati in
  costanza di rapporto od in pensione (con notevole economia di
  tempo e di risorse anche da parte dell'Amministrazione
  finanziaria, la quale potrà più utilmente impegnarsi nei
  controlli delle dichiarazioni a tutto vantaggio
  dell'accertamento dei redditi effettivi).
    Al medesimo incremento di gettito dell'imposizione comunale
  dovrà, nel contempo, accompagnarsi l'eliminazione di imposte
  erariali e locali gravanti formalmente o sostanzialmente sul
  patrimonio immobiliare (ICIAP, TOSAP, tassa per la raccolta e
  lo smaltimento dei rifiuti; non esclusa l'imposta sulle
  successioni, la quale colpisce in via di fatto essenzialmente
  gli immobili, sia a causa di una antiquata concezione
  impositiva sia a causa di una ineludibile "visibilità" dei
  beni stessi).
    10)  Imposizione locale e rischio di abdicazione dal
  prelievo: correttivi.  L'esperienza ha ormai mostrato che
  l'attribuire il prelievo alla sede locale, se da un lato
  presenta vantaggi in termini di responsabilizzazione politica,
  d'altro lato può presentare anche svantaggi: tra questi ultimi
  è da menzionare la possibilità che gli amministratori, per
  evitare il giudizio sfavorevole degli amministrati, ed anzi
  per ottenerne il consenso, attenuino la pretesa impositiva
  puntando, viceversa, ad ottenere trasferimenti da altri
  livelli di governo.
    Sono noti del resto, in senso analogo, fenomeni di
  concorrenza al ribasso già manifestatisi in Italia a proposito
  di imposte ormai abrogate come l'imposta di famiglia e quella
  sul valore locativo: oggi, invero, con un meccanismo di
  imposizione immobiliare come quello descritto, il gioco al
  ribasso per attrarre base imponibile non sarebbe possibile (o
  sarebbe possibile in misura nettamente minore), ma permarrebbe
  la possibilità che gli amministratori si orientino a
  minimizzare il prelievo per non irritare i
  contribuenti-elettori.
    Tale orientamento si esprimerebbe, ovviamente, non tanto
  deliberando aliquote basse, la cui evidenza di "localismo
  corporativo" getterebbe un'ombra sugli amministratori, ma,
  soprattutto, deprimendo il valore degli immobili, che
  verrebbero censiti in sottostima.
    Anzi, sotto questo profilo l'interesse delle
  amministrazioni locali potrebbe andare nel senso di attribuire
  agli immobili
 
                               Pag. 7
 
  valori molto bassi, deliberando nel contempo aliquote molto
  alte: dissimulando, cioé, lo scarso impegno fiscale e
  simulandolo elevato.
    Il paventato atteggiamento delle municipalità dovrà,
  pertanto, essere prevenuto.
    A tale fine si ritiene di adottare il seguente meccanismo.
  Fatto 100 il complesso delle entrate tributarie afferenti al
  sistema finanziario di livello comunale:
        a)  l'importo di 50 dovrà essere ottenuto tramite
  l'imposizione locale qui delineata (cioè imposta di registro
  ed ICI);
        b)  l'importo di 30 sarà ottenuto per via di
  trasferimento erariale a titolo di premialità per il risultato
  di prelievo locale (in altri termini, ciascun comune verrebbe
  incentivato ad impegnarsi seriamente nel prelievo, ottenendo
  dallo Stato il 60 per cento di quanto prelevato  in loco;
  un comune che prelevi un miliardo avrà dunque 600 milioni);
        c)  l'importo di 20 entrerà, poi, nel sistema
  finanziario comunale a titolo di contributo di solidarietà, a
  seconda delle esigenze effettive (del quale importo,
  ovviamente, alcuni comuni verrebbero a beneficiare ed altri
  no).
    11)  Commissione tecnica per la stesura dei testi
  delegati.  Viene, inoltre, proposto che il Governo
  istituisca una apposita commissione tecnica, formata anche da
  esperti operanti professionalmente nel settore, con il compito
  di supportare l'elaborazione dei decreti legislativi nonché di
  predisporre la stesura preliminare, al fine di un testo unico
  relativo alla imposizione in campo immobiliare.
    12)  Ulteriori prospettive di federalismo fiscale in
  ambito locale.  Le indicate linee di riforma si inquadrano,
  come detto, nei princìpi del federalismo fiscale, potenziando
  l'autonomia finanziaria degli enti locali e realizzando, in
  tal modo, una anticipazione settoriale che può, a buon
  diritto, denominarsi "municipalismo fiscale": ai comuni sono
  devoluti elementi di regolamentazione della riformata imposta
  di registro, nonché il relativo gettito; sempre ai comuni sono
  devoluti elementi di regolamentazione della riformata ICI,
  nonché il relativo gettito.
    In tale senso questo non è che un primo passo verso i
  princìpi di autonomia e di responsabilità che sono propri del
  federalismo fiscale; princìpi sicuramente innovativi entro un
  sistema ormai fatiscente; un sistema che gli interessi di
  sviluppo economico, ed altri interessi generali del Paese, non
  sono disposti soggettivamente a tollerare oltre, né sarebbe
  possibile tollerare oggettivamente, pena l'accelerazione del
  degrado in corso.
    Tramite ulteriori riforme e ammodernamenti (come
  l'attribuire, ai comuni ed alle regioni, altri gettiti già in
  atto e facilmente prelevabili in sede locale: si pensi alla
  imposta sulla benzina, facilmente raccoglibile in sede di
  erogazione del combustibile e, quindi, agevolmente
  attribuibile sia ai comuni sia alle regioni, ma più
  verosimilmente a queste ultime) sarà possibile procedere verso
  una ancor più consistente autonomia finanziaria degli enti
  locali, sempre nel quadro di una maggiore responsabilizzazione
  e di una maggiore efficienza dell'intero sistema
  impositivo.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2531 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2531 TOTPAG=0018 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0007 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=253100 00 FASCIDC=12DDL2531 SORTNAV=0253100 000 00000 ZZDDLC2531 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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