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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30604
DDL2531-0003
Progetto di legge Camera n. 2531 - testo presentato - (DDL12-2531)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2531. TESTIPDL
...C2531.
Pag. 8 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2531 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Oggetti della delega).
    1.  Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi diretti a:
        a)  istituire e regolamentare, in conformità ai
  princìpi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, un
  organismo, denominato "ufficio del registro immobiliare",
  facente capo al dipartimento del territorio del Ministero
  delle finanze, avente competenza articolata a livello
  regionale, al quale trasferire gli attuali compiti dei
  seguenti uffici:
        1) nuovo catasto dei terreni;
        2) nuovo catasto edilizio urbano;
        3) conservatoria dei registri immobiliari;
        4) ufficio del registro atti pubblici, per quanto
  riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili;
        5) ufficio del registro atti privati, per quanto
  riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili, esclusi i
  contratti di locazione e comodato;
        6) ufficio del registro atti giudiziari, per quanto
  riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili;
        7) ufficio del registro delle successioni, per quanto
  riguarda gli atti a causa di morte aventi ad oggetto beni
  immobili;
        b)  trasferire ai comuni, a decorrere
  dall'attivazione dell'ufficio del registro immobiliare, in
  conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi, di cui
  all'articolo 3, le funzioni di accertamento della consistenza
  e dei valori delle unità immobiliari, nonché
 
                               Pag. 9
 
  le funzioni di ricevimento, trattazione e conservazione
  delle informazioni rilevanti in materia immobiliare;
        c)  istituire e regolamentare entro lo stesso
  termine di cui all'alinea, in conformità ai princìpi ed ai
  criteri direttivi di cui alla presente legge, un unico
  organismo denominato: "ufficio del registro mobiliare",
  facente capo al dipartimento delle entrate del Ministero delle
  finanze, avente competenza a livello distrettuale, al quale
  trasferire gli attuali compiti, diversi da quelli da
  trasferire all'ufficio del registro immobiliare, dei seguenti
  uffici:
        1) ufficio del registro atti pubblici;
        2) ufficio del registro atti privati;
        3) ufficio del registro atti giudiziari;
        4) ufficio del registro delle successioni;
        d)  riformare l'imposta di registro, attribuendone
  il gettito, per gli atti immobiliari, ai comuni, in conformità
  ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 4;
        e)  riformare l'imposta comunale sugli immobili
  (ICI) in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui
  all'articolo 5.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2531 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2531 TOTPAG=0018 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=253100 00 FASCIDC=12DDL2531 SORTNAV=0253100 000 00000 ZZDDLC2531 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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