| (Oggetti della delega).
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a:
a) istituire e regolamentare, in conformità ai
princìpi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, un
organismo, denominato "ufficio del registro immobiliare",
facente capo al dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze, avente competenza articolata a livello
regionale, al quale trasferire gli attuali compiti dei
seguenti uffici:
1) nuovo catasto dei terreni;
2) nuovo catasto edilizio urbano;
3) conservatoria dei registri immobiliari;
4) ufficio del registro atti pubblici, per quanto
riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili;
5) ufficio del registro atti privati, per quanto
riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili, esclusi i
contratti di locazione e comodato;
6) ufficio del registro atti giudiziari, per quanto
riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili;
7) ufficio del registro delle successioni, per quanto
riguarda gli atti a causa di morte aventi ad oggetto beni
immobili;
b) trasferire ai comuni, a decorrere
dall'attivazione dell'ufficio del registro immobiliare, in
conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi, di cui
all'articolo 3, le funzioni di accertamento della consistenza
e dei valori delle unità immobiliari, nonché
Pag. 9
le funzioni di ricevimento, trattazione e conservazione
delle informazioni rilevanti in materia immobiliare;
c) istituire e regolamentare entro lo stesso
termine di cui all'alinea, in conformità ai princìpi ed ai
criteri direttivi di cui alla presente legge, un unico
organismo denominato: "ufficio del registro mobiliare",
facente capo al dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, avente competenza a livello distrettuale, al quale
trasferire gli attuali compiti, diversi da quelli da
trasferire all'ufficio del registro immobiliare, dei seguenti
uffici:
1) ufficio del registro atti pubblici;
2) ufficio del registro atti privati;
3) ufficio del registro atti giudiziari;
4) ufficio del registro delle successioni;
d) riformare l'imposta di registro, attribuendone
il gettito, per gli atti immobiliari, ai comuni, in conformità
ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 4;
e) riformare l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui
all'articolo 5.
| |