Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30605
DDL2531-0004
Progetto di legge Camera n. 2531 - testo presentato - (DDL12-2531)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2531. TESTIPDL
...C2531.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2531 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Ufficio del registro immobiliare: princìpi
                    e criteri direttivi).
    1.  L'ufficio del registro immobiliare, di cui all'articolo
  1, comma 1, lettera  a),  svolge le seguenti funzioni:
        a)  conservazione della banca dati informatica, con
  articolazione a livello provinciale, a cui afferiscono i
  contenuti informativi del catasto dei terreni e del catasto
  edilizio urbano;
        b)  aggiornamento della banca dati informatica
  tramite ricezione per via telematica, inviata dai singoli
  comuni, delle comunicazioni relative alle variazioni delle
  consistenze e dei valori degli immobili e della loro
  rappresentazione planimetrica
 
                              Pag. 10
 
  su mappa unica.  Su tale mappa, ricavata dall'unione delle
  precedenti mappe del catasto dei terreni e del catasto
  edilizio urbano, sono riportati sia i terreni sia i
  fabbricati;
        c)  aggiornamento delle intestazioni delle partite
  relative ai singoli immobili, trascrivendo gli atti
  traslativi, istitutivi, ricognitivi e dichiarativi di diritti
  reali o le loro vicende, siano essi atti pubblici, privati,
  denunce di successione, sentenze od altro.  Le informazioni
  devono essere strutturate sia in riferimento ai soggetti sia
  in riferimento agli immobili;
        d)  presentazione degli atti solo se provenienti da
  notaio, giudice o altro pubblico ufficiale o provenienti da un
  professionista rappresentante della parte ed iscritto in uno
  dei seguenti albi professionali: degli architetti, degli
  ingegneri, dei dottori commercialisti, dei dottori in scienze
  agrarie, dei geometri, dei ragionieri, dei periti agrari, dei
  periti agrimensori, degli agenti immobiliari.  Ogni atto
  presentato per la trascrizione deve, pena la non
  trascrivibilità dello stesso, essere corredato da
  un'attestazione, sottoscritta da un tecnico, abilitato a
  trattare le pratiche di variazione catastale, certificatrice
  della esatta corrispondenza tra il bene trattato e la sua
  rappresentazione di consistenza.  Ogni atto, inoltre, deve
  essere presentato, per la trascrizione, entro il ventesimo
  giorno successivo al negozio od alla sentenza e, per le
  successioni per causa di morte, entro sei mesi dalla data di
  apertura della successione;
        e)  pubblicità giuridica dei dati rilevanti in campo
  immobiliare, con accesso telematico diretto da parte di
  chiunque, dietro corrispettivo di visura;
        f)  attività di sportello consistenti nel rilascio
  delle certificazioni in automatico e nell'assistenza nei
  confronti dei cittadini;
        g)  attività di assistenza nei confronti dei comuni
  in merito alla trattazione di casi di variazione o per
  pratiche riguardanti territori di più comuni;
 
                              Pag. 11
 
        h)  altre funzioni finora svolte dal catasto, dalla
  conservatoria dei registri immobiliari e dagli uffici del
  registro, relativamente ad atti aventi ad oggetto beni
  immobili;
        i)  altre funzioni occorrenti per gli ulteriori
  adempimenti dell'ufficio stesso.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2531 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2531 TOTPAG=0018 TOTDOC=0009 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=023 PAGFIN=0011 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=253100 00 FASCIDC=12DDL2531 SORTNAV=0253100 000 00000 ZZDDLC2531 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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