| (Ufficio del registro immobiliare: princìpi
e criteri direttivi).
1. L'ufficio del registro immobiliare, di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni:
a) conservazione della banca dati informatica, con
articolazione a livello provinciale, a cui afferiscono i
contenuti informativi del catasto dei terreni e del catasto
edilizio urbano;
b) aggiornamento della banca dati informatica
tramite ricezione per via telematica, inviata dai singoli
comuni, delle comunicazioni relative alle variazioni delle
consistenze e dei valori degli immobili e della loro
rappresentazione planimetrica
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su mappa unica. Su tale mappa, ricavata dall'unione delle
precedenti mappe del catasto dei terreni e del catasto
edilizio urbano, sono riportati sia i terreni sia i
fabbricati;
c) aggiornamento delle intestazioni delle partite
relative ai singoli immobili, trascrivendo gli atti
traslativi, istitutivi, ricognitivi e dichiarativi di diritti
reali o le loro vicende, siano essi atti pubblici, privati,
denunce di successione, sentenze od altro. Le informazioni
devono essere strutturate sia in riferimento ai soggetti sia
in riferimento agli immobili;
d) presentazione degli atti solo se provenienti da
notaio, giudice o altro pubblico ufficiale o provenienti da un
professionista rappresentante della parte ed iscritto in uno
dei seguenti albi professionali: degli architetti, degli
ingegneri, dei dottori commercialisti, dei dottori in scienze
agrarie, dei geometri, dei ragionieri, dei periti agrari, dei
periti agrimensori, degli agenti immobiliari. Ogni atto
presentato per la trascrizione deve, pena la non
trascrivibilità dello stesso, essere corredato da
un'attestazione, sottoscritta da un tecnico, abilitato a
trattare le pratiche di variazione catastale, certificatrice
della esatta corrispondenza tra il bene trattato e la sua
rappresentazione di consistenza. Ogni atto, inoltre, deve
essere presentato, per la trascrizione, entro il ventesimo
giorno successivo al negozio od alla sentenza e, per le
successioni per causa di morte, entro sei mesi dalla data di
apertura della successione;
e) pubblicità giuridica dei dati rilevanti in campo
immobiliare, con accesso telematico diretto da parte di
chiunque, dietro corrispettivo di visura;
f) attività di sportello consistenti nel rilascio
delle certificazioni in automatico e nell'assistenza nei
confronti dei cittadini;
g) attività di assistenza nei confronti dei comuni
in merito alla trattazione di casi di variazione o per
pratiche riguardanti territori di più comuni;
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h) altre funzioni finora svolte dal catasto, dalla
conservatoria dei registri immobiliari e dagli uffici del
registro, relativamente ad atti aventi ad oggetto beni
immobili;
i) altre funzioni occorrenti per gli ulteriori
adempimenti dell'ufficio stesso.
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