| (Funzioni comunali in tema di documentazione della
consistenza e della circolazione immobiliare: princìpi e
criteri direttivi).
1. Ai fini di cui alla presente legge, ai comuni sono
attribuite funzioni relative all'accertamento della
consistenza e dei valori degli immobili, nonché relative alla
documentazione concernente la circolazione immobiliare, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere, entro un congruo termine, ai fini
del trasferimento delle funzioni di accertamento e di
documentazione in campo immobiliare, alla creazione di
strutture proprie idonee allo svolgimento di tali funzioni. I
comuni, singolarmente od in consorzi almeno provinciali, per
lo svolgimento di tali funzioni, possono, altresì, stipulare
appalti o convenzioni con ordini professionali, o consorzi di
ordini professionali pertinenti. La mera attività di
accertamento ed aggiornamento di dati relativi alla
consistenza ed al valore degli immobili può essere appaltata
anche a professionisti, anche esercenti la professione in
forma associata, iscritti negli albi professionali dei
soggetti abilitati alla trattazione delle variazioni
catastali;
b) gli oneri derivanti dalle funzioni, di cui alla
lettera a) sono posti a carico del capitolo di bilancio
relativo all'imposta comunale sugli immobili:
c) trasmettere giornalmente, per via telematica,
gli aggiornamenti all'ufficio del registro immobiliare
competente per territorio; la trasmissione, ed i contenuti
della stessa, avvengono secondo modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
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d) istituzione, da parte degli uffici del catasto
dei terreni e del catasto edilizio urbano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 1, di corsi di formazione, indirizzati al
personale dei comuni ed ai tecnici da questi incaricati, per
la trattazione delle pratiche di accertamento della
consistenza, di frazionamento e di variazione; gli uffici del
nuovo catasto dei terreni e del nuovo catasto edilizio urbano
devono, altresì, provvedere a trasmettere ai comuni, su
supporto informatico e cartaceo, i dati degli immobili;
e) trasferimento, da parte degli uffici del
registro, con congruo anticipo rispetto all'entrata in
funzione dell'ufficio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), alla conservatoria immobiliare, delle basi
informatiche dei dati e delle copie dei registri riepilogativi
manuali riguardanti gli atti immobiliari e le denunce di
successione o di riunione dell'usufrutto, sino a quella data
registrati, con esclusione dei contratti di locazione e
comodato. Non devono essere trasferiti i fascicoli contenenti
gli originali delle pratiche. Le copie continuano ad essere
rilasciate dall'ufficio del registro;
f) trasmissione, entro il termine di cui alla
lettera d), da parte del Ministero delle finanze ai
comuni, dei programmi informatici, unificati a livello
nazionale, occorrenti per lo svolgimento dei compiti assegnati
ai comuni stessi. Attivazione o disponibilità, a cura
dell'Amministrazione finanziaria, di linee dedicate per la
trasmissione dei dati dai comuni all'ufficio del registro
immobiliare competente. I canoni per l'utilizzo di dette linee
sono a carico dell'Amministrazione finanziaria;
g) il personale, i locali, la dotazione
hardware e le altre dotazioni occorrenti a livello
locale per l'attuazione del presente comma sono a cura ed a
carico dei singoli comuni;
h) trasmissione ai comuni, da parte degli uffici
del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano,
anteriormente all'entrata in funzione dell'ufficio del
registro immobiliare, degli archivi delle pratiche
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già inserite in atti nonché dei fascicoli delle pratiche
di variazione o di nuova denuncia non ancora inserite. La
competanza per le funzioni di accertamento si intende
trasferita ad ogni singolo comune al momento della conclusione
della trasmissione dei suddetti archivi delle pratiche
arretrate; sino alla conclusione del trasferimento di tali
atti al comune, le funzioni di accertamento e conservazione
continuano ad essere svolte dall'Amministrazione
finanziaria;
i) classificazione dei terreni secondo le seguenti
categorie:
1) aree di pertinenza di fabbricati;
2) aree non di pertinenza di fabbricati, interne alle
perimetrazioni urbane, utilizzabili a fini edilizi;
3) aree non di pertinenza di fabbricati, interne alle
perimetrazioni urbane, non utilizzabili a fini edilizi;
4) aree non di pertinenza di fabbricati, esterne alle
perimetrazioni urbane ed utilizzabili ai fini edilizi;
5) aree non di pertinenza di fabbricati, esterne alle
perimetrazioni urbane e utilizzabili ai fini agricoli;
6) aree non di pertinenza di fabbricati, esterne alle
perimetrazioni urbane e non utilizzabili a fini né edilizi né
agricoli;
l) la perimetrazione dell'ambito urbano deve essere
definita dal comune tramite la cartografia dello strumento
urbanistico; per quanto concerne la classificazione dei
fabbricati continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni;
m) determinazione dei valori, per tutte le
categorie di immobili, da parte di ogni comune, in riferimento
all'unità di metro quadrato ed in riferimento ai valori medi
di mercato per metro quadrato. Il valore di ciascun immobile
risulta dalla moltiplicazione del numero di metri quadrati per
il numero indicante il valore a metro quadrato;
n) aggiornamento da parte dei comuni, ogni
quinquennio, dei valori degli
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immobili. Per i fabbricati deve essere inoltre calcolata,
ogni cinque anni, la svalorizzazione per vetustà dei singoli
fabbricati, a partire dal decimo anno successivo alla loro
costruzione o ristrutturazione. La svalorizzazione massima non
deve essere inferiore al 40 per cento.
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