Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30606
DDL2531-0005
Progetto di legge Camera n. 2531 - testo presentato - (DDL12-2531)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2531. TESTIPDL
...C2531.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2531 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Funzioni comunali in tema di documentazione della
  consistenza e della circolazione immobiliare: princìpi e
                     criteri direttivi).
    1.  Ai fini di cui alla presente legge, ai comuni sono
  attribuite funzioni relative all'accertamento della
  consistenza e dei valori degli immobili, nonché relative alla
  documentazione concernente la circolazione immobiliare, con
  l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  provvedere, entro un congruo termine, ai fini
  del trasferimento delle funzioni di accertamento e di
  documentazione in campo immobiliare, alla creazione di
  strutture proprie idonee allo svolgimento di tali funzioni.  I
  comuni, singolarmente od in consorzi almeno provinciali, per
  lo svolgimento di tali funzioni, possono, altresì, stipulare
  appalti o convenzioni con ordini professionali, o consorzi di
  ordini professionali pertinenti.  La mera attività di
  accertamento ed aggiornamento di dati relativi alla
  consistenza ed al valore degli immobili può essere appaltata
  anche a professionisti, anche esercenti la professione in
  forma associata, iscritti negli albi professionali dei
  soggetti abilitati alla trattazione delle variazioni
  catastali;
        b)  gli oneri derivanti dalle funzioni, di cui alla
  lettera  a)  sono posti a carico del capitolo di bilancio
  relativo all'imposta comunale sugli immobili:
        c)  trasmettere giornalmente, per via telematica,
  gli aggiornamenti all'ufficio del registro immobiliare
  competente per territorio; la trasmissione, ed i contenuti
  della stessa, avvengono secondo modalità stabilite nel
  regolamento di attuazione;
 
                              Pag. 12
 
        d)  istituzione, da parte degli uffici del catasto
  dei terreni e del catasto edilizio urbano, entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
  all'articolo 1, di corsi di formazione, indirizzati al
  personale dei comuni ed ai tecnici da questi incaricati, per
  la trattazione delle pratiche di accertamento della
  consistenza, di frazionamento e di variazione; gli uffici del
  nuovo catasto dei terreni e del nuovo catasto edilizio urbano
  devono, altresì, provvedere a trasmettere ai comuni, su
  supporto informatico e cartaceo, i dati degli immobili;
        e)  trasferimento, da parte degli uffici del
  registro, con congruo anticipo rispetto all'entrata in
  funzione dell'ufficio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
  a),  alla conservatoria immobiliare, delle basi
  informatiche dei dati e delle copie dei registri riepilogativi
  manuali riguardanti gli atti immobiliari e le denunce di
  successione o di riunione dell'usufrutto, sino a quella data
  registrati, con esclusione dei contratti di locazione e
  comodato.  Non devono essere trasferiti i fascicoli contenenti
  gli originali delle pratiche.  Le copie continuano ad essere
  rilasciate dall'ufficio del registro;
        f)  trasmissione, entro il termine di cui alla
  lettera  d),  da parte del Ministero delle finanze ai
  comuni, dei programmi informatici, unificati a livello
  nazionale, occorrenti per lo svolgimento dei compiti assegnati
  ai comuni stessi.  Attivazione o disponibilità, a cura
  dell'Amministrazione finanziaria, di linee dedicate per la
  trasmissione dei dati dai comuni all'ufficio del registro
  immobiliare competente.  I canoni per l'utilizzo di dette linee
  sono a carico dell'Amministrazione finanziaria;
        g)  il personale, i locali, la dotazione
  hardware  e le altre dotazioni occorrenti a livello
  locale per l'attuazione del presente comma sono a cura ed a
  carico dei singoli comuni;
        h)  trasmissione ai comuni, da parte degli uffici
  del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano,
  anteriormente all'entrata in funzione dell'ufficio del
  registro immobiliare, degli archivi delle pratiche
 
                              Pag. 13
 
  già inserite in atti nonché dei fascicoli delle pratiche
  di variazione o di nuova denuncia non ancora inserite.  La
  competanza per le funzioni di accertamento si intende
  trasferita ad ogni singolo comune al momento della conclusione
  della trasmissione dei suddetti archivi delle pratiche
  arretrate; sino alla conclusione del trasferimento di tali
  atti al comune, le funzioni di accertamento e conservazione
  continuano ad essere svolte dall'Amministrazione
  finanziaria;
        i)  classificazione dei terreni secondo le seguenti
  categorie:
        1) aree di pertinenza di fabbricati;
        2) aree non di pertinenza di fabbricati, interne alle
  perimetrazioni urbane, utilizzabili a fini edilizi;
        3) aree non di pertinenza di fabbricati, interne alle
  perimetrazioni urbane, non utilizzabili a fini edilizi;
        4) aree non di pertinenza di fabbricati, esterne alle
  perimetrazioni urbane ed utilizzabili ai fini edilizi;
        5) aree non di pertinenza di fabbricati, esterne alle
  perimetrazioni urbane e utilizzabili ai fini agricoli;
        6) aree non di pertinenza di fabbricati, esterne alle
  perimetrazioni urbane e non utilizzabili a fini né edilizi né
  agricoli;
        l)  la perimetrazione dell'ambito urbano deve essere
  definita dal comune tramite la cartografia dello strumento
  urbanistico; per quanto concerne la classificazione dei
  fabbricati continuano ad applicarsi le vigenti
  disposizioni;
        m)  determinazione dei valori, per tutte le
  categorie di immobili, da parte di ogni comune, in riferimento
  all'unità di metro quadrato ed in riferimento ai valori medi
  di mercato per metro quadrato.  Il valore di ciascun immobile
  risulta dalla moltiplicazione del numero di metri quadrati per
  il numero indicante il valore a metro quadrato;
        n)  aggiornamento da parte dei comuni, ogni
  quinquennio, dei valori degli
 
                              Pag. 14
 
  immobili.  Per i fabbricati deve essere inoltre calcolata,
  ogni cinque anni, la svalorizzazione per vetustà dei singoli
  fabbricati, a partire dal decimo anno successivo alla loro
  costruzione o ristrutturazione.  La svalorizzazione massima non
  deve essere inferiore al 40 per cento.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2531 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2531 TOTPAG=0018 TOTDOC=0009 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=008 PAGFIN=0014 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=253100 00 FASCIDC=12DDL2531 SORTNAV=0253100 000 00000 ZZDDLC2531 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati