| (Modificazione del regime dell'imposta
di registro: princìpi e criteri direttivi).
1. L'imposta di registro, per gli atti di trasferimento
immobiliare, è determinata applicando, al valore
dell'immobile, una aliquota determinata dal comune entro i
limiti di cui all'articolo 6. Per gli altri atti soggetti a
pubblicità possono essere determinate, a livello nazionale,
imposte in misura fissa.
2. Il gettito dell'imposta di registro, per gli atti di
trasferimento immobiliare e per gli altri atti soggetti a
pubblicità, spetta ai comuni in cui sono localizzati gli
immobili.
3. Gli atti di cui al presente articolo diversi da quelli
relativi a beni immobili sono di competenza dell'ufficio del
registro mobiliare, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera c).
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