| (Modificazione del regime della imposta
comunale sugli immobili: princìpi
e criteri direttivi).
1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è calcolata
sulla base dei valori dei terreni e dei fabbricati siti nel
territorio di ciascun comune, al quale spetta il gettito
dell'imposta stessa.
2. L'ICI avente ad oggetto terreni è dovuta dal titolare o
dai titolari di diritto reale.
3. L'ICI avente ad oggetto la titolarità di fabbricato è
dovuta dal proprietario o dall'usufruttuario; l'ICI avente ad
oggetto l'utilizzazione del fabbricato è dovuta dal
conduttore, dal comodatario, dal titolare di diritto reale il
quale mantenga l'immobile a propria disposizione.
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4. In caso di cessazione dell'utilizzo o di subentro di
altro utilizzatore deve essere data comunicazione all'ufficio
tributi del comune. Sino a detta comunicazione, il precedente
utilizzatore non è liberato dall'obbligo di pagamento
dell'imposta. In caso di non utilizzazione dell'immobile, il
proprietario deve fornirne documentazione rendendo una
dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
5. Il soggetto passivo dell'ICI è individuato, per ciascun
anno, sulla base delle risultanze al 31 luglio, salvo il
diritto di rivalsa nei confronti di altri titolari od
utilizzatori susseguitisi nel corso dell'anno.
6. Il pagamento dell'ICI deve essere effettuato, in ciascun
anno, tra il 1^ novembre ed il 20 dicembre.
7. L'ICI gravante sul titolare del diritto reale è
determinata dal comune senza effettuare detrazioni. L'ICI
gravante sull'utilizzatore che si avvale del fabbricato quale
residenza ammette una detrazione rapportata allo scaglione,
tra almeno due previsti, in cui si colloca il contribuente; il
reddito è quello dichiarato complessivamente a fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dal
contribuente e dagli altri soggetti afferenti al nucleo
familiare, per l'anno precedente, ferma restando la non
imponibilità in caso di reddito inferiore all'importo
determinato dai decreti legislativi di cui all'articolo 1.
8. I comuni determinano annualmente l'aliquota dell'ICI,
compresa tra un minimo ed un massimo stabiliti ai sensi
dell'articolo 6, comma 2.
9. Per il pagamento dell'ICI i comuni inviano a ciascun
titolare di diritto reale, per l'imposta relativa alla
titolarità dell'immobile, un bollettino di versamento
comprensivo di tutti gli importi relativi anche a più immobili
siti nel territorio del comune stesso. Per il pagamento
dell'imposta dovuta dall'utilizzatore i comuni inviano un
bollettino di versamento contenente un prospetto in cui sono
indicati l'importo normale, nonché gli importi ridotti in
rapporto ad altrettanti scaglioni di reddito del contribuente
e del nucleo familiare. Il contribuente indica i propri dati e
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pone un segno sull'importo corrispondente. I comuni possono
procedere, tramite accesso alla banca dati informatica
dell'anagrafe tributaria, alla verifica della corrispondenza
della situazione reddituale dichiarata l'anno precedente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'articolo 1, sono soppresse tutte le imposte
connesse a beni immobili tra cui, in particolare, l'imposta
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) nella parte
residuale, l'imposta comunale sull'esercizio di imprese e di
arti e professioni (ICIAP), la tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP). E', inoltre, soppressa l'imposta sulle
successioni e sulle donazioni. Dalla stessa data non sono
assoggettati alle imposte dirette erariali i redditi
figurativamente attribuiti a beni immobili.
11. Non sono soggetti all'ICI i seguenti immobili:
a) relativamente ai beni utilizzati per i soli fini
istituzionali, gli immobili di proprietà dello Stato, delle
regioni, delle province, delle comunità montane, di consorzi
costituiti tra detti enti, delle unità sanitarie locali, delle
istituzioni sanitarie, delle amministrazioni pubbliche
autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) gli immobili destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro
pertinenze;
c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense;
d) i fabbricati appartenenti a Stati esteri per i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
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f) i fabbricati rientranti nel gruppo "E" della
classificazione del catasto urbano, comprese le tombe di
famiglia, i loculi, i colombari, i cinerari ed i piloni
votivi.
12. In sede di prima attuazione della presente legge, il
comune può avvalersi anche di dati rilevabili dalle
dichiarazioni presentate dai singoli contribuenti ai fini
dell'ICI.
13. L'ICI non è deducibile dalle imposte sul reddito.
14. La disciplina dell'ICI, da emanare con decreto
legislativo in conformità al presente articolo, è destinata a
valere per i comuni che non abbiano disposto diversa
regolamentazione; quest'ultima non potrà comunque derogare
alla disciplina di cui ai commi 1, 8, 10, 11, 12 e 13 del
presente articolo.
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