Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30608
DDL2531-0007
Progetto di legge Camera n. 2531 - testo presentato - (DDL12-2531)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2531. TESTIPDL
...C2531.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2531 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Modificazione del regime della imposta
              comunale sugli immobili: princìpi
                    e criteri direttivi).
    1.  L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è calcolata
  sulla base dei valori dei terreni e dei fabbricati siti nel
  territorio di ciascun comune, al quale spetta il gettito
  dell'imposta stessa.
    2.  L'ICI avente ad oggetto terreni è dovuta dal titolare o
  dai titolari di diritto reale.
    3.  L'ICI avente ad oggetto la titolarità di fabbricato è
  dovuta dal proprietario o dall'usufruttuario; l'ICI avente ad
  oggetto l'utilizzazione del fabbricato è dovuta dal
  conduttore, dal comodatario, dal titolare di diritto reale il
  quale mantenga l'immobile a propria disposizione.
 
                              Pag. 15
 
    4.  In caso di cessazione dell'utilizzo o di subentro di
  altro utilizzatore deve essere data comunicazione all'ufficio
  tributi del comune.  Sino a detta comunicazione, il precedente
  utilizzatore non è liberato dall'obbligo di pagamento
  dell'imposta.  In caso di non utilizzazione dell'immobile, il
  proprietario deve fornirne documentazione rendendo una
  dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
  1968, n. 15.
    5.  Il soggetto passivo dell'ICI è individuato, per ciascun
  anno, sulla base delle risultanze al 31 luglio, salvo il
  diritto di rivalsa nei confronti di altri titolari od
  utilizzatori susseguitisi nel corso dell'anno.
    6.  Il pagamento dell'ICI deve essere effettuato, in ciascun
  anno, tra il 1^ novembre ed il 20 dicembre.
    7.  L'ICI gravante sul titolare del diritto reale è
  determinata dal comune senza effettuare detrazioni.  L'ICI
  gravante sull'utilizzatore che si avvale del fabbricato quale
  residenza ammette una detrazione rapportata allo scaglione,
  tra almeno due previsti, in cui si colloca il contribuente; il
  reddito è quello dichiarato complessivamente a fini
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dal
  contribuente e dagli altri soggetti afferenti al nucleo
  familiare, per l'anno precedente, ferma restando la non
  imponibilità in caso di reddito inferiore all'importo
  determinato dai decreti legislativi di cui all'articolo 1.
    8.  I comuni determinano annualmente l'aliquota dell'ICI,
  compresa tra un minimo ed un massimo stabiliti ai sensi
  dell'articolo 6, comma 2.
    9.  Per il pagamento dell'ICI i comuni inviano a ciascun
  titolare di diritto reale, per l'imposta relativa alla
  titolarità dell'immobile, un bollettino di versamento
  comprensivo di tutti gli importi relativi anche a più immobili
  siti nel territorio del comune stesso.  Per il pagamento
  dell'imposta dovuta dall'utilizzatore i comuni inviano un
  bollettino di versamento contenente un prospetto in cui sono
  indicati l'importo normale, nonché gli importi ridotti in
  rapporto ad altrettanti scaglioni di reddito del contribuente
  e del nucleo familiare.  Il contribuente indica i propri dati e
 
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  pone un segno sull'importo corrispondente.  I comuni possono
  procedere, tramite accesso alla banca dati informatica
  dell'anagrafe tributaria, alla verifica della corrispondenza
  della situazione reddituale dichiarata l'anno precedente.
    10.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
  di cui all'articolo 1, sono soppresse tutte le imposte
  connesse a beni immobili tra cui, in particolare, l'imposta
  sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) nella parte
  residuale, l'imposta comunale sull'esercizio di imprese e di
  arti e professioni (ICIAP), la tassa per la raccolta dei
  rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione di spazi ed
  aree pubbliche (TOSAP).  E', inoltre, soppressa l'imposta sulle
  successioni e sulle donazioni.  Dalla stessa data non sono
  assoggettati alle imposte dirette erariali i redditi
  figurativamente attribuiti a beni immobili.
    11.  Non sono soggetti all'ICI i seguenti immobili:
        a)  relativamente ai beni utilizzati per i soli fini
  istituzionali, gli immobili di proprietà dello Stato, delle
  regioni, delle province, delle comunità montane, di consorzi
  costituiti tra detti enti, delle unità sanitarie locali, delle
  istituzioni sanitarie, delle amministrazioni pubbliche
  autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978,
  n. 833, delle camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura;
        b)  gli immobili destinati esclusivamente
  all'esercizio del culto, purché compatibile con le
  disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro
  pertinenze;
        c)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede
  indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
  Lateranense;
        d)  i fabbricati appartenenti a Stati esteri per i
  quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito
  dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
  esecutivi in Italia;
        e)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali
  di cui all'articolo 5- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
  modificazioni;
 
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        f)  i fabbricati rientranti nel gruppo "E" della
  classificazione del catasto urbano, comprese le tombe di
  famiglia, i loculi, i colombari, i cinerari ed i piloni
  votivi.
    12.  In sede di prima attuazione della presente legge, il
  comune può avvalersi anche di dati rilevabili dalle
  dichiarazioni presentate dai singoli contribuenti ai fini
  dell'ICI.
    13.  L'ICI non è deducibile dalle imposte sul reddito.
    14.  La disciplina dell'ICI, da emanare con decreto
  legislativo in conformità al presente articolo, è destinata a
  valere per i comuni che non abbiano disposto diversa
  regolamentazione; quest'ultima non potrà comunque derogare
  alla disciplina di cui ai commi 1, 8, 10, 11, 12 e 13 del
  presente articolo.
 
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