| (Aliquote locali; trasferimenti premiali;
trasferimenti di solidarietà).
1. Le aliquote minima e massima, per l'imposta di registro
avente ad oggetto gli atti di trasferimento immobiliare, sono
determinate, dai decreti di cui all'articolo 1, in punti
percentuali rapportati al valore dell'immobile entro un
ventaglio il cui valore massimo non superi i sette punti.
2. Le aliquote minima e massima, per l'ICI, sono
determinate, dai decreti di cui all'articolo 1, in punti
millesimali rapportati al valore dell'immobile entro un
ventaglio il cui valore massimo non superi i cinque punti.
3. Le aliquote minime e massime, per le imposte di cui ai
commi 1 e 2, sono determinate in modo che, ove le aliquote
intermedie siano applicate in tutti i comuni, il gettito
complessivo delle due imposte sia prevedibile nella misura del
50 per cento delle entrate tributarie afferenti al sistema
finanziario comunale, tenuto conto del disposto di cui ai
commi 4 e 5.
4. I decreti di cui all'articolo 1 devono, altresì,
prevedere l'istituto del trasferimento premiale per cui
ciascun comune
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possa ricevere, a titolo di trasferimento erariale, un
importo corrispondente al 60 per cento del gettito ottenuto
nell'anno precedente dall'imposta di registro sui
trasferimenti immobiliari nonché dall'ICI.
5. I decreti di cui all'articolo 1 devono, altresì,
prevedere l'istituto del trasferimento di solidarietà, di
ammontare complessivo corrispondente al 40 per cento del
gettito complessivo ottenuto dai comuni, nell'anno precedente,
dall'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari nonché
dall'ICI. Il trasferimento di solidarietà è assegnato
direttamente ai comuni, oppure alle regioni per il
ritrasferimento, in misura risultante dai parametri
determinati nei medesimi decreti, con esclusione del parametro
corrispondente alla spesa storica.
6. E' soppresso ogni altro trasferimento erariale ai
comuni, se non in rapporto ad eventi calamitosi
eccezionali.
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