| (Metodi elettorali).
1. Quando non sia stata concordata la presentazione di
un'unica lista, e fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, le
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singole liste sono rappresentate, all'interno della
rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1, in
proporzione dei voti ricevuti. In ogni caso, secondo tale
proporzione vengono assegnati i permessi agli aventi
diritto.
2. Nelle imprese ed unità produttive ovvero amministrative
con un numero di addetti superiore alle 500 unità, i contratti
ed accordi collettivi stipulati da sindacati aderenti a quelli
rappresentativi di cui all'articolo 12 possono prevedere
l'istituzione di specifiche circoscrizioni elettorali a voto
uninominale, nelle quali vengono eletti da 2 a 5
rappresentanti, relative ad aree lavorative, uffici, reparti,
categorie, professioni e gruppi professionali omogenei, ovvero
per singole aree territorialmente circoscritte, per un numero
di rappresentanti non superiore al 50 per cento di quelli da
eleggere.
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