| (Disposizioni finali).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
prevedere, oltre a quanto stabilito nel medesimo articolo,
l'abrogazione e la modificazione di tutte le norme in
contrasto con la presente legge, nonché ogni disposizione
necessaria alla funzionalità degli enti e degli uffici
previsti dalla presente legge.
2. E' abrogato l'articolo 12 del decretolegge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituita una commissione tecnica, formata anche da esperti
operanti professionalmente nel settore, con il compito di
fornire elementi utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1.
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