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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30612
DDL2532-0002
Progetto di legge Camera n. 2532 - testo presentato - (DDL12-2532)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2532. TESTIPDL
...C2532.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2532 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Con la legge 12 aprile 1984,
  n. 67, che costituisce un tipico esempio della legislazione
  "dell'emergenza", il servizio del trasporto dei detenuti
  (traduzioni) veniva integralmente affidato all'Arma dei
  carabinieri che fino a quel momento si limitava a fornire le
  scorte.  Tale norma aveva quale caratteristica connotante la
  temporaneità dell'affidamento (come risulta dal testo di legge
  stesso e da atti formali dei responsabili  pro tempore
  dei Dicasteri di grazia e giustizia e difesa - fra gli
  altri vedasi, ad esempio il Bollettino Giunte e Commissioni
  della Camera dei deputati n. 112 del 14 marzo 1984, con
  specifico intervento del Ministro Martinazzoli -).
    In particolare l'articolo 1 del provvedimento stabiliva che
  il servizio sarebbe
  rimasto affidato all'Arma dei carabinieri fino all'attuazione
  della riforma del "Corpo degli agenti di custodia" e comunque
  non oltre cinque anni dal citato 12 aprile 1984.  In ragione di
  questa temporaneità l'Arma dei carabinieri non beneficiò di
  alcun aumento di organico per assumere integralmente lo
  specifico servizio mentre, a partire dalla stessa data
  l'allora Corpo degli agenti di custodia ottenne i seguenti
  incrementi organici, in esito ai provvedimenti di legge di
  seguito elencati:
      1.000 agenti e 160 vigilatrici penitenziarie: legge 12
  febbraio 1986, n. 27;
      2.010 fra ufficiali, sottufficiali ed agenti:
  decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436;
 
                               Pag. 2
 
      3000 fra sottufficiali e guardie nonchè 1000 vigilatrici
  penitenziarie: legge 18 marzo 1989, n. 108.
    Verosimilmente a causa "dell'emergenza carceraria", anche
  di natura eversiva, in atto in quegli anni, nonostante gli
  incrementi organici citati superassero le 5.000 unità -
  sufficienti secondo le previsioni originarie
  dell'Amministrazione per la completa assunzione del servizio -
  non venne neanche esaminata la possibilità di una graduale
  cessione dello stesso, ma ci si limitò a prorogare di un anno
  (il sesto) il termine di cui alla citata legge n. 67 del 1984,
  sino al 14 aprile 1990, con la legge 17 aprile 1989, n.
  134.
    Nel frattempo faceva il suo corso, invero faticoso, la
  legge di riforma dell'ordinamento del Corpo di polizia
  penitenziaria, approvata il 15 dicembre 1990, (legge n.
  395).
    Dall'esame della relazione governativa a tale importante
  provvedimento, si evidenzia che per ben quattro volte è
  ripetuto il riferimento alla necessità di aumenti organici
  (circa 5000 unità), anche al fine di consentire al Corpo di
  assumere integralmente il servizio delle traduzioni.
  Conseguentemente il termine ultimo per l'affidamento del
  servizio, precedentemente fissato all'aprile 1990, fu
  ulteriormente procrastinato dal disposto dell'articolo 4
  afferente gli organici del Corpo il quale dispose che, ad
  avvenuto loro completamento, il servizio in questione sarebbe
  stato assunto dal Corpo stesso secondo gradualità e modalità
  concordate fra i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno
  e della difesa.  In particolare va notato che tale ultima legge
  elevava l'organico della polizia penitenziaria da 30.532 unità
  a 36.805 unità (+3.215 unità di vigilatrici) per complessive
  40.020 unità da conseguire, secondo un piano triennale,
  effettivamente entro il 31 dicembre 1995.
    L'organico dello stesso Corpo, mediante il decreto-legge 8
  giugno 1982, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 7 agosto 1992, n. 356 veniva poi ancora aumentato di
  2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, passando
  dunque a
  42.020 unità complessive, che salivano fino a 43.020 per
  effetto del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254.
    Gli ultimi due incrementi organici - è opportuno
  sottolinearlo - come risulta dalle relazioni governative ai
  provvedimenti, venivano motivati anche con il riferimento alla
  ormai imminente necessità di assumere, alla fine del 1995, il
  servizio di traduzione dei detenuti e comunque con i più
  gravosi compiti istituzionali demandati al Corpo dalla legge
  di riforma.
    Quanto all'attività relativa alla copertura dei posti
  vacanti nell'organico il Corpo usufruiva ed usufruisce di
  normativa di favore, in deroga alle disposizioni vigenti,
  quale quella prevista dal decretolegge 29 gennaio 1992, n. 36,
  convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, per la quale
  potevano svilupparsi assunzioni nel ruolo di agenti, anche in
  eccedenza all'organico, a copertura di vacanze nei ruoli di
  sovrintendenti ed ispettori, oppure quella introdotta dal
  citato decreto-legge n. 163 del 1993, o ancora quella del
  decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8
  agosto 1994, n. 488, in base al quale circa ulteriori 1.300
  agenti (per immissioni e rafferme) infoltivano i ranghi degli
  effettivi.
    Pur tenuto conto dei fisiologici esodi nel periodo di tempo
  considerato, è evidente che alla data odierna la polizia
  penitenziaria ha ormai conseguito, rispetto ai livelli del
  1989, un più che consistente aumento sia della forza organica
  che di quella effettiva; tale incremento, su un piano
  operativo, sarà ancora più concreto al 1^ gennaio 1996, quando
  ulteriori 1.187 agenti - terminato il corso di formazione -
  saranno immessi nei reparti.
    In altri termini se si considera che al giugno 1994 - come
  è rilevabile dalla relazione governativa al citato
  decretolegge n. 356 del 1994 - la forza presente complessiva
  era di 35.421 unità cui vanno aggiunte le unità autorizzate
  dal decretolegge stesso, e che nel corso del 1994 è stato
  bandito un altro concorso per ulteriori mille immissioni
  circa, non v'è chi non veda come si siano, di fatto, creati i
 
                               Pag. 3
 
  presupposti (raggiungimento quasi totale del livello di forza
  organica previsto nella legge n. 395 del 1990 di 36.805+3.215
  unità in quanto gli effettivi dovrebbero sfiorare le 39.000
  unità), se non per un passaggio completo del servizio delle
  traduzioni dall'Arma dei carabinieri al Corpo, quanto meno per
  un progressivo affidamento dello stesso al citato Corpo,
  considerate le congrue risorse via via rese disponibili.
  Proprio in tal senso, inoltre, si è recentemente espresso con
  l'articolato parere n. 1.275 del 1993 del 7 dicembre 1993 lo
  stesso Consiglio di Stato - Sezione terza - che,
  nell'esaminare la richiesta del Ministero di grazia e
  giustizia di prorogare la convenzione in atto con l'Arma dei
  Carabinieri (relativa agli aspetti economici del servizio)
  fino al 31 dicembre 1995, non ha accolto la richiesta stessa -
  limitandosi a concordare una proroga fino al 31 dicembre 1994
  - ed ha rivolto al Ministero stesso un invito, sin qui rimasto
  inevaso, a provvedere al più presto all'emanazione del decreto
  per il passaggio del servizio delle traduzioni alla polizia
  penitenziaria (di cui al combinato disposto degli articoli 4,
  comma 3, e 5, comma 2 della richiamata legge n. 395 del 1990).
  E' significativo sottolineare che in tale pronuncia il
  Consiglio di Stato letteralmente affermava "la viva
  preoccupazione che si porti avanti, per molti anni un sistema
  spurio che vanifichi uno dei motivi posti a base
  dell'ampliamento deli organici del Corpo di polizia
  penitenziaria, tenuto conto che tale ampliamento ha avuto
  luogo sin dal 1990".
    In tale scenario, che dovrebbe richiamare al rispetto del
  disposto di legge, giungono invece segnali contrari.
    E' palese che tutto questo prelude ad una richiesta,
  l'ennesima, sia di aumento di organico che di conseguente
  differimento del termine per l'assunzione del trasporto dei
  detenuti che, è bene ricordarlo, sottrae al vitale controllo
  del territorio, una media giornaliera di 5.000 - 6.000
  carabinieri, impiegati in un servizio che non ha nulla a che
  vedere con i compiti istituzionali.  In tempi in cui
  l'assegnazione di una scorta (in media 3 - 4 unità) è motivo
  di aspre polemiche giornalistiche e di attacchi politici
  strumentali, è inaudito che ancora si consenta, anzi si
  auspichi, il prolungamento di una "distrazione" tanto cospicua
  di personale da una più attiva ed efficace azione di contrasto
  alla criminalità.  Cinquemila carabinieri sono infatti
  l'equivalente dei militari dell'Arma territoriale attualmente
  impiegati in Calabria ed il 70 per cento circa di quelli
  impiegati in Sicilia!
    L'enormità ed il paradosso insiti nella situazione
  descritta si commentano da soli!
    La presente proposta di legge intende, pertanto, dare
  organica ed equilibrata soluzione - evitando ulteriori
  dilazioni ma anche possibili incresciosi episodi riferibili ad
  un "passaggio di consegne" superficiale e sbrigativo - ad una
  problematica trascinatasi ormai per troppi anni e sulla quale
  nulla è stato fatto, se si eccettua alcune recentissime intese
  fra le amministrazioni interessate, per avviare timidamente la
  sola attività addestrativa del personale del Corpo di polizia
  penitenziaria.
    Nel dettaglio:
      l'articolo 1 statuisce che, a decorrere dal 1^ luglio
  1995 il servizio delle traduzioni è progressivamente assunto
  dal Corpo della polizia penitenziaria e che, al 31 luglio
  1996, tale passaggio dovrà essere completato (eccezion fatta
  per i detenuti militari che continueranno ad essere tradotti
  dall'Arma dei carabinieri);
      l'articolo 2 soggiunge che, dal 1^ luglio 1995, il
  passaggio delle traduzioni si sviluppa nelle città di Milano e
  Palermo, inizialmente con l'impiego di ottantasei agenti del
  Corpo di polizia penitenziaria che hanno già frequentato un
  apposito corso teorico tenuto da istruttori dell'Arma dei
  carabinieri e che, all'uopo, completano la loro preparazione
  con un periodo di affiancamento, nel servizio, della durata di
  trenta giorni al personale dell'Arma e definendo le modalità e
  responsabilità di tale tirocinio.  Vi è altresì stabilito che,
  entro il 31 dicembre 1995, l'assunzione del servizio nelle
  stesse città, dovrà essere completato;
 
                               Pag. 4
 
      l'articolo 3 determina che, dal 1^ gennaio 1996 ed entro
  il 31 luglio 1996, il personale del Corpo della polizia
  penitenziaria, formato secondo le modalità di cui all'articolo
  2, assume progressivamente il servizio delle traduzioni su
  tutto il territorio nazionale secondo la scansione - su tre
  momenti - riportata nella tabella A, allegata alla presente
  proposta di legge;
      l'articolo 4, nello specificare che durante la fase di
  realizzazione del passaggio di competenza i servizi di
  traduzione eventualmente esuberanti la disponibilità numerica
  del personale del Corpo, seguiteranno ad essere assicurati da
  quello dell'Arma, detta, altresì, le necessarie norme di
  coordinamento ed i criteri di impiego del personale della
  polizia penitenziaria progressivamente reso disponibile.  I
  commi 3 e 4 dello stesso articolo sono dedicati a disciplinare
  l'individuazione degli automezzi da impiegare nello specifico
  servizio.  Il comma 5 soggiunge che, in caso di traduzioni di
  detenuti di particolare pericolosità, l'Arma dei carabinieri
  ed il
  Dipartimento di pubblica sicurezza - a richiesta del
  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - forniranno
  adeguato ausilio, assicurando la vigilanza dei percorsi ed il
  collegamento radio con le relative centrali;
      l'articolo 5 affida il coordinamento dei servizi di
  traduzione in sede locale ai provveditorati regionali
  dell'amministrazione penitenziaria (facultizzati ad avvalersi
  per tali esigenze di ufficiali del disciolto Corpo) ferma
  restando, in sede centrale, la competenza del Dipartimento
  della stessa amministrazione;
      l'articolo 6 al fine di garantire adeguata copertura
  giuridico-amministrativa alla fase di transizione, proroga al
  completamento dell'assunzione del servizio la convenzione
  vigente fino al 31 dicembre 1994 fra il Ministero di grazia e
  giustizia e l'Arma dei Carabinieri;
      l'articolo 7 demanda a Conferenze di servizi fra le
  amministrazioni interessate le modalità esecutive del
  passaggio di competenza.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2532 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2532 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=013 PAGFIN=0004 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=253200 00 FASCIDC=12DDL2532 SORTNAV=0253200 000 00000 ZZDDLC2532 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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