| Onorevoli Colleghi! -- Con la legge 12 aprile 1984,
n. 67, che costituisce un tipico esempio della legislazione
"dell'emergenza", il servizio del trasporto dei detenuti
(traduzioni) veniva integralmente affidato all'Arma dei
carabinieri che fino a quel momento si limitava a fornire le
scorte. Tale norma aveva quale caratteristica connotante la
temporaneità dell'affidamento (come risulta dal testo di legge
stesso e da atti formali dei responsabili pro tempore
dei Dicasteri di grazia e giustizia e difesa - fra gli
altri vedasi, ad esempio il Bollettino Giunte e Commissioni
della Camera dei deputati n. 112 del 14 marzo 1984, con
specifico intervento del Ministro Martinazzoli -).
In particolare l'articolo 1 del provvedimento stabiliva che
il servizio sarebbe
rimasto affidato all'Arma dei carabinieri fino all'attuazione
della riforma del "Corpo degli agenti di custodia" e comunque
non oltre cinque anni dal citato 12 aprile 1984. In ragione di
questa temporaneità l'Arma dei carabinieri non beneficiò di
alcun aumento di organico per assumere integralmente lo
specifico servizio mentre, a partire dalla stessa data
l'allora Corpo degli agenti di custodia ottenne i seguenti
incrementi organici, in esito ai provvedimenti di legge di
seguito elencati:
1.000 agenti e 160 vigilatrici penitenziarie: legge 12
febbraio 1986, n. 27;
2.010 fra ufficiali, sottufficiali ed agenti:
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436;
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3000 fra sottufficiali e guardie nonchè 1000 vigilatrici
penitenziarie: legge 18 marzo 1989, n. 108.
Verosimilmente a causa "dell'emergenza carceraria", anche
di natura eversiva, in atto in quegli anni, nonostante gli
incrementi organici citati superassero le 5.000 unità -
sufficienti secondo le previsioni originarie
dell'Amministrazione per la completa assunzione del servizio -
non venne neanche esaminata la possibilità di una graduale
cessione dello stesso, ma ci si limitò a prorogare di un anno
(il sesto) il termine di cui alla citata legge n. 67 del 1984,
sino al 14 aprile 1990, con la legge 17 aprile 1989, n.
134.
Nel frattempo faceva il suo corso, invero faticoso, la
legge di riforma dell'ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria, approvata il 15 dicembre 1990, (legge n.
395).
Dall'esame della relazione governativa a tale importante
provvedimento, si evidenzia che per ben quattro volte è
ripetuto il riferimento alla necessità di aumenti organici
(circa 5000 unità), anche al fine di consentire al Corpo di
assumere integralmente il servizio delle traduzioni.
Conseguentemente il termine ultimo per l'affidamento del
servizio, precedentemente fissato all'aprile 1990, fu
ulteriormente procrastinato dal disposto dell'articolo 4
afferente gli organici del Corpo il quale dispose che, ad
avvenuto loro completamento, il servizio in questione sarebbe
stato assunto dal Corpo stesso secondo gradualità e modalità
concordate fra i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno
e della difesa. In particolare va notato che tale ultima legge
elevava l'organico della polizia penitenziaria da 30.532 unità
a 36.805 unità (+3.215 unità di vigilatrici) per complessive
40.020 unità da conseguire, secondo un piano triennale,
effettivamente entro il 31 dicembre 1995.
L'organico dello stesso Corpo, mediante il decreto-legge 8
giugno 1982, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 veniva poi ancora aumentato di
2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, passando
dunque a
42.020 unità complessive, che salivano fino a 43.020 per
effetto del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254.
Gli ultimi due incrementi organici - è opportuno
sottolinearlo - come risulta dalle relazioni governative ai
provvedimenti, venivano motivati anche con il riferimento alla
ormai imminente necessità di assumere, alla fine del 1995, il
servizio di traduzione dei detenuti e comunque con i più
gravosi compiti istituzionali demandati al Corpo dalla legge
di riforma.
Quanto all'attività relativa alla copertura dei posti
vacanti nell'organico il Corpo usufruiva ed usufruisce di
normativa di favore, in deroga alle disposizioni vigenti,
quale quella prevista dal decretolegge 29 gennaio 1992, n. 36,
convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, per la quale
potevano svilupparsi assunzioni nel ruolo di agenti, anche in
eccedenza all'organico, a copertura di vacanze nei ruoli di
sovrintendenti ed ispettori, oppure quella introdotta dal
citato decreto-legge n. 163 del 1993, o ancora quella del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8
agosto 1994, n. 488, in base al quale circa ulteriori 1.300
agenti (per immissioni e rafferme) infoltivano i ranghi degli
effettivi.
Pur tenuto conto dei fisiologici esodi nel periodo di tempo
considerato, è evidente che alla data odierna la polizia
penitenziaria ha ormai conseguito, rispetto ai livelli del
1989, un più che consistente aumento sia della forza organica
che di quella effettiva; tale incremento, su un piano
operativo, sarà ancora più concreto al 1^ gennaio 1996, quando
ulteriori 1.187 agenti - terminato il corso di formazione -
saranno immessi nei reparti.
In altri termini se si considera che al giugno 1994 - come
è rilevabile dalla relazione governativa al citato
decretolegge n. 356 del 1994 - la forza presente complessiva
era di 35.421 unità cui vanno aggiunte le unità autorizzate
dal decretolegge stesso, e che nel corso del 1994 è stato
bandito un altro concorso per ulteriori mille immissioni
circa, non v'è chi non veda come si siano, di fatto, creati i
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presupposti (raggiungimento quasi totale del livello di forza
organica previsto nella legge n. 395 del 1990 di 36.805+3.215
unità in quanto gli effettivi dovrebbero sfiorare le 39.000
unità), se non per un passaggio completo del servizio delle
traduzioni dall'Arma dei carabinieri al Corpo, quanto meno per
un progressivo affidamento dello stesso al citato Corpo,
considerate le congrue risorse via via rese disponibili.
Proprio in tal senso, inoltre, si è recentemente espresso con
l'articolato parere n. 1.275 del 1993 del 7 dicembre 1993 lo
stesso Consiglio di Stato - Sezione terza - che,
nell'esaminare la richiesta del Ministero di grazia e
giustizia di prorogare la convenzione in atto con l'Arma dei
Carabinieri (relativa agli aspetti economici del servizio)
fino al 31 dicembre 1995, non ha accolto la richiesta stessa -
limitandosi a concordare una proroga fino al 31 dicembre 1994
- ed ha rivolto al Ministero stesso un invito, sin qui rimasto
inevaso, a provvedere al più presto all'emanazione del decreto
per il passaggio del servizio delle traduzioni alla polizia
penitenziaria (di cui al combinato disposto degli articoli 4,
comma 3, e 5, comma 2 della richiamata legge n. 395 del 1990).
E' significativo sottolineare che in tale pronuncia il
Consiglio di Stato letteralmente affermava "la viva
preoccupazione che si porti avanti, per molti anni un sistema
spurio che vanifichi uno dei motivi posti a base
dell'ampliamento deli organici del Corpo di polizia
penitenziaria, tenuto conto che tale ampliamento ha avuto
luogo sin dal 1990".
In tale scenario, che dovrebbe richiamare al rispetto del
disposto di legge, giungono invece segnali contrari.
E' palese che tutto questo prelude ad una richiesta,
l'ennesima, sia di aumento di organico che di conseguente
differimento del termine per l'assunzione del trasporto dei
detenuti che, è bene ricordarlo, sottrae al vitale controllo
del territorio, una media giornaliera di 5.000 - 6.000
carabinieri, impiegati in un servizio che non ha nulla a che
vedere con i compiti istituzionali. In tempi in cui
l'assegnazione di una scorta (in media 3 - 4 unità) è motivo
di aspre polemiche giornalistiche e di attacchi politici
strumentali, è inaudito che ancora si consenta, anzi si
auspichi, il prolungamento di una "distrazione" tanto cospicua
di personale da una più attiva ed efficace azione di contrasto
alla criminalità. Cinquemila carabinieri sono infatti
l'equivalente dei militari dell'Arma territoriale attualmente
impiegati in Calabria ed il 70 per cento circa di quelli
impiegati in Sicilia!
L'enormità ed il paradosso insiti nella situazione
descritta si commentano da soli!
La presente proposta di legge intende, pertanto, dare
organica ed equilibrata soluzione - evitando ulteriori
dilazioni ma anche possibili incresciosi episodi riferibili ad
un "passaggio di consegne" superficiale e sbrigativo - ad una
problematica trascinatasi ormai per troppi anni e sulla quale
nulla è stato fatto, se si eccettua alcune recentissime intese
fra le amministrazioni interessate, per avviare timidamente la
sola attività addestrativa del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
Nel dettaglio:
l'articolo 1 statuisce che, a decorrere dal 1^ luglio
1995 il servizio delle traduzioni è progressivamente assunto
dal Corpo della polizia penitenziaria e che, al 31 luglio
1996, tale passaggio dovrà essere completato (eccezion fatta
per i detenuti militari che continueranno ad essere tradotti
dall'Arma dei carabinieri);
l'articolo 2 soggiunge che, dal 1^ luglio 1995, il
passaggio delle traduzioni si sviluppa nelle città di Milano e
Palermo, inizialmente con l'impiego di ottantasei agenti del
Corpo di polizia penitenziaria che hanno già frequentato un
apposito corso teorico tenuto da istruttori dell'Arma dei
carabinieri e che, all'uopo, completano la loro preparazione
con un periodo di affiancamento, nel servizio, della durata di
trenta giorni al personale dell'Arma e definendo le modalità e
responsabilità di tale tirocinio. Vi è altresì stabilito che,
entro il 31 dicembre 1995, l'assunzione del servizio nelle
stesse città, dovrà essere completato;
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l'articolo 3 determina che, dal 1^ gennaio 1996 ed entro
il 31 luglio 1996, il personale del Corpo della polizia
penitenziaria, formato secondo le modalità di cui all'articolo
2, assume progressivamente il servizio delle traduzioni su
tutto il territorio nazionale secondo la scansione - su tre
momenti - riportata nella tabella A, allegata alla presente
proposta di legge;
l'articolo 4, nello specificare che durante la fase di
realizzazione del passaggio di competenza i servizi di
traduzione eventualmente esuberanti la disponibilità numerica
del personale del Corpo, seguiteranno ad essere assicurati da
quello dell'Arma, detta, altresì, le necessarie norme di
coordinamento ed i criteri di impiego del personale della
polizia penitenziaria progressivamente reso disponibile. I
commi 3 e 4 dello stesso articolo sono dedicati a disciplinare
l'individuazione degli automezzi da impiegare nello specifico
servizio. Il comma 5 soggiunge che, in caso di traduzioni di
detenuti di particolare pericolosità, l'Arma dei carabinieri
ed il
Dipartimento di pubblica sicurezza - a richiesta del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - forniranno
adeguato ausilio, assicurando la vigilanza dei percorsi ed il
collegamento radio con le relative centrali;
l'articolo 5 affida il coordinamento dei servizi di
traduzione in sede locale ai provveditorati regionali
dell'amministrazione penitenziaria (facultizzati ad avvalersi
per tali esigenze di ufficiali del disciolto Corpo) ferma
restando, in sede centrale, la competenza del Dipartimento
della stessa amministrazione;
l'articolo 6 al fine di garantire adeguata copertura
giuridico-amministrativa alla fase di transizione, proroga al
completamento dell'assunzione del servizio la convenzione
vigente fino al 31 dicembre 1994 fra il Ministero di grazia e
giustizia e l'Arma dei Carabinieri;
l'articolo 7 demanda a Conferenze di servizi fra le
amministrazioni interessate le modalità esecutive del
passaggio di competenza.
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