| 1. Il servizio delle traduzioni dei detenuti ed internati è
assunto al Corpo della polizia penitenziaria a decorrere dal
1^ luglio 1995, secondo la progressione e le modalità indicate
nella presente legge.
2. Il completamento dell'assunzione, ai sensi del comma 1,
del servizio delle traduzioni dei detenuti ed internati su
tutto il territorio nazionale dovrà essere effettuato entro il
31 luglio 1996, ferma restando la competenza dell'Arma dei
carabinieri per le sole traduzioni dei detenuti militari.
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