| 1. A decorrere dal 1^ luglio 1995, il Corpo di polizia
penitenziaria assume, con le modalità di cui alla presente
legge, il servizio di traduzione di detenuti ed internati
nelle province di Milano e di Palermo inizialmente con
l'impiego di 90 agenti che hanno frequentato apposito corso
teorico tenuto presso istituti d'istruzione dell'Arma dei
carabinieri, e che hanno condotto affiancamento al personale
dell'Arma dei carabinieri della durata di trenta giorni.
Durante tale periodo pratico-addestrativo la responsabilità
dell'organizzazione, della direzione e dello svolgimento del
servizio, per quanto riguarda i detenuti, rimane al personale
dell'Arma dei carabinieri ma gli agenti impiegati devono
ricevere una adeguata copertura assicurativa i cui oneri sono
a carico dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia. I responsabili del servizio per la polizia
penitenziaria svolgono affiancamento con i comandanti delle
sezioni traduzioni dell'Arma dei carabinieri di Milano e di
Palermo.
2. Il completamento dell'assunzione del servizio nelle
province di Milano e di Palermo deve avvenire entro il 31
dicembre 1995.
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