| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, il Corpo della polizia
penitenziaria assume progressivamente la responsabilità dei
servizi di traduzione, in tutto il territorio nazionale con la
gradualità indicata nella tabella A allegata alla presente
legge.
2. A decorrere dal 1^ giugno 1995, e fino a quando ne sia
cessata la necessità, il personale ed i responsabili della
polizia penitenziaria destinati ad assolvere il servizio di
traduzione sul territorio nazionale frequentano apposito corso
teorico tenuto da istruttori dell'Arma dei carabinieri ed
effettuano l'affiancamento secondo le modalità di cui
all'articolo 2, comma 1.
| |