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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30616
DDL2532-0006
Progetto di legge Camera n. 2532 - testo presentato - (DDL12-2532)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2532. TESTIPDL
...C2532.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2532 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I servizi di traduzione di detenuti ed internati
  esuberanti la disponibilità numerica iniziale del personale
  del Corpo di polizia penitenziaria continuano, fino alla
  completa assunzione del servizio stesso, ad essere assicurati
  da personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di
  Stato, secondo le tempestive e motivate richieste che le
  direzioni degli Istituti di prevenzione e pena, estenderanno
  ai sensi dell'articolo 79 del regolamento approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
  431, e successive modificazioni, alle predette Forze di
  polizia.
    2.  Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
  gradualmente reso disponibile fino a completa assunzione del
  servizio, deve essere impiegato secondo i seguenti criteri di
  priorità:
        a)  traduzioni, in ambito provinciale, da un
  istituto ad un altro e da istituti ad un luogo di cura e
  viceversa;
        b)  traduzioni, in ambito provinciale, per gli
  accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità
  giudiziaria;
 
                               Pag. 7
 
        c)  traduzioni, in ambito provinciale, per il
  trasporto di ammessi al regime di custodia domiciliare,
  permessi e per altre motivazioni;
        d)  traduzioni fuori provincia, per qualsiasi
  motivazione.
    3.  Per l'espletamento dei servizi, a decorrere dal 1^
  giugno 1995, oltre agli automezzi dell'amministrazione
  penitenziaria ed a quelli in dotazione al Corpo di polizia
  penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui
  all'articolo 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, gradualmente
  messi a disposizione, con esclusione di quelli dichiarati
  fuori uso dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, del
  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in misura
  proporzionale al numero degli agenti impiegati.
    4.  Gli automezzi di cui al comma 3 sono immatricolati quali
  automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati
  dalla targa automobilistica "Polizia penitenziaria".
    5.  In caso di traduzioni di detenuti sottoposti a grande ed
  a grandissima sorveglianza il Dipartimento della pubblica
  sicurezza ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, su
  richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
  forniscono il necessario ausilio tecnico-operativo per
  l'espletamento dei servizi, assicurando la vigilanza dei
  percorsi ed il collegamento radio con le centrali e sale
  operative.
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2532 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2532 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=015 PAGFIN=0007 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=253200 00 FASCIDC=12DDL2532 SORTNAV=0253200 000 00000 ZZDDLC2532 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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