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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3062
DDL0187-0008
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL12-187)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Promozione delle elezioni e
                 presentazione delle liste).
    1.  Possono promuovere la costituzione e il rinnovo delle
  rappresentanze sindacali unitarie e possono presentare proprie
  liste e candidati per gli eventuali collegi a scrutinio
  uninominale di cui al comma 2 dell'articolo 5, le associazioni
  sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto i contratti
  collettivi applicati nell'impresa od unità produttiva o
  amministrativa in cui si svolge l'elezione; oppure le
  associazioni sindacali che contino, nei medesimi ambiti di
  riferimento, un numero di iscritti, rilevabile attraverso le
  deleghe conferite ai sensi dell'articolo 26 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, come modificato dal comma 2 dell'articolo
  18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, almeno pari al 5 per
  cento del totale degli occupati; oppure comitati di lavoratori
  che rappresentino almeno il 5 per cento degli occupati nelle
  stesse imprese od unità.  Per le imprese od unità produttive o
  amministrative con più di 1000 dipendenti, la proposta per la
  costituzione o il rinnovo della rappresentanza
 
                              Pag. 12
 
  sindacale unitaria può inoltre essere presentata da
  almeno 200 lavoratori.  Il rinnovo della rappresentanza
  sindacale unitaria può essere promosso anche dalla
  rappresentanza uscente, nei tre mesi successivi alla sua
  scadenza.
    2.  Le elezioni, aperte a tutti i lavoratori, si svolgono
  secondo le modalità previste dall'articolo 7, e la
  rappresentanza sindacale unitaria viene proclamata eletta
  dalla commissione elettorale di cui al comma 1 del medesimo
  articolo 7 se ha partecipato alla votazione la maggioranza
  degli aventi diritto.
    3.  Alla prima elezione delle rappresentanze sindacali
  unitarie, e in ogni caso al rinnovo, secondo le disposizioni e
  le procedure di cui alla presente legge, degli organismi
  rappresentativi unitari in qualsiasi forma già costituiti, si
  procede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  legge stessa.
    4.  Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto
  al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad
  indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo
  rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza degli
  aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza
  dei votanti, la rappresentanza uscente indìce le nuove
  elezioni.  In mancanza, le indicono i soggetti di cui al comma
  1 del presente articolo.  In ogni caso, la rappresentanza
  sindacale aziendale stessa può indire le elezioni per il suo
  rinnovo in qualunque momento nell'arco del suo mandato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0021 TOTDOC=0018 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=018 PAGFIN=0012 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=12DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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