| (Promozione delle elezioni e
presentazione delle liste).
1. Possono promuovere la costituzione e il rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie e possono presentare proprie
liste e candidati per gli eventuali collegi a scrutinio
uninominale di cui al comma 2 dell'articolo 5, le associazioni
sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto i contratti
collettivi applicati nell'impresa od unità produttiva o
amministrativa in cui si svolge l'elezione; oppure le
associazioni sindacali che contino, nei medesimi ambiti di
riferimento, un numero di iscritti, rilevabile attraverso le
deleghe conferite ai sensi dell'articolo 26 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dal comma 2 dell'articolo
18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, almeno pari al 5 per
cento del totale degli occupati; oppure comitati di lavoratori
che rappresentino almeno il 5 per cento degli occupati nelle
stesse imprese od unità. Per le imprese od unità produttive o
amministrative con più di 1000 dipendenti, la proposta per la
costituzione o il rinnovo della rappresentanza
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sindacale unitaria può inoltre essere presentata da
almeno 200 lavoratori. Il rinnovo della rappresentanza
sindacale unitaria può essere promosso anche dalla
rappresentanza uscente, nei tre mesi successivi alla sua
scadenza.
2. Le elezioni, aperte a tutti i lavoratori, si svolgono
secondo le modalità previste dall'articolo 7, e la
rappresentanza sindacale unitaria viene proclamata eletta
dalla commissione elettorale di cui al comma 1 del medesimo
articolo 7 se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto.
3. Alla prima elezione delle rappresentanze sindacali
unitarie, e in ogni caso al rinnovo, secondo le disposizioni e
le procedure di cui alla presente legge, degli organismi
rappresentativi unitari in qualsiasi forma già costituiti, si
procede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
4. Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto
al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad
indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo
rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli
aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza
dei votanti, la rappresentanza uscente indìce le nuove
elezioni. In mancanza, le indicono i soggetti di cui al comma
1 del presente articolo. In ogni caso, la rappresentanza
sindacale aziendale stessa può indire le elezioni per il suo
rinnovo in qualunque momento nell'arco del suo mandato.
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