| Onorevoli Colleghi! -- La legge 17 febbraio 1992, n.
166, riguardante i periti di infortunistica stradale ha
previsto che, ai fini dell'iscrizione nel ruolo dei periti
assicurativi, è necessario sostenere una prova di idoneità
mediante esame scritto ed orale, disponendo, all'articolo 16,
comma 1, l'esonero di coloro che abbiano svolto in modo
continuativo l'attività di perito assicurativo nei cinque anni
precedenti il 13 marzo 1992, ovvero la data di entrata in
vigore della stessa legge. I cinque anni richiesti per poter
entrare automaticamente in ruolo sono diventati sette anni nel
1994 ed otto nel corrente anno.
La stessa legge, all'articolo 5, comma 1, lettera e),
ultima parte, ha anche disciplinato la possibilità di
iscrizione nel predetto
ruolo senza sostenere la prova di idoneità, per coloro
che risultano forniti di diploma di perito industriale in area
meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei
relativi albi professionali da almeno tre anni.
Ciò significa che tutti coloro che hanno iniziato
l'attività peritale dopo il 1987 e non possiedono i requisiti
di cui al citato articolo 5 della legge n. 166 del 1992
rimangono esclusi dal ruolo acquisito, con l'aggravio di
trovarsi, in caso di esito negativo degli esami, senza lavoro.
Il che costituirebbe un problema ancor più serio se si tratta
di persone di mezza età.
La presente proposta di legge, dunque, intende
salvaguardare tutti quei periti che svolgono già da anni
l'attività, i quali, alla
Pag. 2
luce delle disposizioni ora vigenti, si vedrebbero costretti
ad interrompere il rapporto lavorativo di punto in bianco
qualora non avessero la documentazione attestante l'iscrizione
all'albo. Per questo motivo è stata prevista non soltanto una
sanatoria per tutte quelle persone che hanno cominciato a
lavorare dopo il 1987, ma anche la possibilità di iscrizione
al ruolo solo per chi svolge l'attività di perito danni
rigorosamente come unico lavoro e non come doppio lavoro.
| |