Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30621
DDL2533-0002
Progetto di legge Camera n. 2533 - testo presentato - (DDL12-2533)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2533. TESTIPDL
...C2533.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2533 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La legge 17 febbraio 1992, n.
  166, riguardante i periti di infortunistica stradale ha
  previsto che, ai fini dell'iscrizione nel ruolo dei periti
  assicurativi, è necessario sostenere una prova di idoneità
  mediante esame scritto ed orale, disponendo, all'articolo 16,
  comma 1, l'esonero di coloro che abbiano svolto in modo
  continuativo l'attività di perito assicurativo nei cinque anni
  precedenti il 13 marzo 1992, ovvero la data di entrata in
  vigore della stessa legge.  I cinque anni richiesti per poter
  entrare automaticamente in ruolo sono diventati sette anni nel
  1994 ed otto nel corrente anno.
    La stessa legge, all'articolo 5, comma 1, lettera  e),
  ultima parte, ha anche disciplinato la possibilità di
  iscrizione nel predetto
  ruolo senza sostenere la prova di idoneità, per coloro
  che risultano forniti di diploma di perito industriale in area
  meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei
  relativi albi professionali da almeno tre anni.
    Ciò significa che tutti coloro che hanno iniziato
  l'attività peritale dopo il 1987 e non possiedono i requisiti
  di cui al citato articolo 5 della legge n. 166 del 1992
  rimangono esclusi dal ruolo acquisito, con l'aggravio di
  trovarsi, in caso di esito negativo degli esami, senza lavoro.
  Il che costituirebbe un problema ancor più serio se si tratta
  di persone di mezza età.
    La presente proposta di legge, dunque, intende
  salvaguardare tutti quei periti che svolgono già da anni
  l'attività, i quali, alla
 
                               Pag. 2
 
  luce delle disposizioni ora vigenti, si vedrebbero costretti
  ad interrompere il rapporto lavorativo di punto in bianco
  qualora non avessero la documentazione attestante l'iscrizione
  all'albo.  Per questo motivo è stata prevista non soltanto una
  sanatoria per tutte quelle persone che hanno cominciato a
  lavorare dopo il 1987, ma anche la possibilità di iscrizione
  al ruolo solo per chi svolge l'attività di perito danni
  rigorosamente come unico lavoro e non come doppio lavoro.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2533 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2533 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=253300 00 FASCIDC=12DDL2533 SORTNAV=0253300 000 00000 ZZDDLC2533 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati