| (Istituzione, tenuta e pubblicazione
del ruolo).
1. E' istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il ruolo nazionale dei periti
danni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, di seguito denominato
"ruolo".
2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il
31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre
mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ed a chiunque ne faccia
richiesta.
4. Per ciascun iscritto al ruolo devono essere indicati il
nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di
studio, il codice fiscale, la partita IVA, la data di
iscrizione, l'indirizzo della sede operativa ed il tribunale
territorialmente competente presso il quale gli iscritti
svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti
d'ufficio.
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