| (Iscrizione nel ruolo).
1. Nel ruolo sono iscritti i periti danni che esercitano
l'attività in proprio o nelle
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forme consentite dalle leggi vigenti e che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di
cui all'articolo 5 da parte della Commissione nazionale di cui
all'articolo 7 della presente legge. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
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