| (Accertamento dei danni da parte delle
imprese di assicurazione).
1. Le imprese di assicurazione possono effettuare
direttamente, esclusivamente mediante personale da loro
dipendente, l'accertamento e la stima dei danni alle cose e
proporre la liquidazione all'assicurato o alla controparte,
che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere
all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito
danni iscritto nel ruolo.
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