| (Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).
1. L'attività professionale di perito danni per
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia
iscritto nel ruolo.
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