| (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo).
1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Unione europea
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o straniero residente nel territorio della Repubblica, a
condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di
origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
b) abbia il godimento dei diritti civili;
c) non abbia riportato condanna per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o
per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
ovvero condanna comportante l'applicazione della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata
superiore a tre anni;
d) sia fornito di diploma di scuola media
secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea di
indirizzo tecnico;
e) abbia superato una prova di idoneità mediante
esami scritti ed orali vertenti su materie tecniche
specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo
coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale
in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano
iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni,
avendo, altresì, esercitato per tre anni consecutivi, negli
ultimi dieci anni, l'attività nel settore specifico che deve
risultare da idonea documentazione tecnica e fiscale;
f) abbia praticato, senza soluzione di continuità,
un tirocinio gratuito biennale presso un perito assicurativo
già iscritto nel ruolo nazionale di cui alla legge 17 febbraio
1992, n. 166, e che eserciti la professione da più di dieci
anni o che sia stato iscritto nel ruolo ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 16, comma 1.
2. Non possono esercitare l'attività di perito danni gli
enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono
esercitare l'attività di perito assicurativo né essere
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iscritti nel ruolo gli agenti ed i mediatori di
assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti
coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.
3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le
materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la
composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad
essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo
svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare, in sede di prima attuazione della presente legge,
entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere
allegata l'attestazione del versamento della tassa di
concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero
117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato
all'ufficio del registro di Roma.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 18,
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
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