| (Cancellazione dal ruolo e reiscrizione).
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
provvedimento motivato, sentita la Commissione nazionale di
cui all'articolo 7 in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo
5, comma 1, lettere a) e b);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
e) radiazione;
f) dichiarazione di fallimento.
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2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza
alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei
presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la
stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta
l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata
disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del
comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la
cancellazione sia stata disposta nei casi di cui alla lettera
f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di
radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso
procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame
sostenuto in sede di prima iscrizione, qualora non siano
trascorsi più di dieci anni.
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