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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30628
DDL2533-0009
Progetto di legge Camera n. 2533 - testo presentato - (DDL12-2533)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C2533. TESTIPDL
...C2533.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2533 ZZ12 ZZPD ZZPR
        (Commissione nazionale per i periti danni). 
    1.  Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato è istituita la Commissione nazionale per i
  periti danni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose
  derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
  veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della
  legge 24 dicembre 1969, n. 990, di seguito denominata
  "Commissione nazionale".
    2.  La Commissione nazionale è composta:
        a)  da un sottosegretario di Stato del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
  presiede;
        b)  dal direttore generale delle assicurazioni
  private e di interesse collettivo, con funzioni di
  vicepresidente;
        c)  da un funzionari della Direzione generale delle
  assicurazioni private e di interesse collettivo, con qualifica
  non inferiore a dirigente generale;
        d)  da un funzionario del Ministero del tesoro, con
  qualifica non inferiore a dirigente generale;
 
                               Pag. 8
 
        e)  da sei rappresentanti dei periti danni iscritti
  nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi
  professionali in rappresentanza paritetica delle
  organizzazioni sia sindacali sia di categoria;
        f)  da un rappresentante dell'Istituto per la
  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
  collettivo (ISVAP).
    3.  Le funzioni di segreteria della Commissione nazionale
  sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore
  all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione
  generale delle assicurazioni private e di interesse
  collettivo.
    4.  Tutti i componenti della Commissione nazionale nonché i
  supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2,
  lettere  c), d), e)  e  f),  ad eccezione del
  presidente e del vicepresidente, nonché i segretari ed i
  relativi supplenti, sono nominati per la durata di tre anni,
  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
    5.  I componenti di cui al comma 2, lettera  e),  nonché
  i relativi supplenti sono nominati tre su designazione delle
  rispettive organizzazioni sindacali e tre su designazione
  delle rispettive organizzazioni professionali di categoria
  maggiormente rappresentative a livello nazionale.  Qualora
  dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei
  soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della
  richiesta, i componenti sono nominati, di propria iniziativa,
  dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto
  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al
  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
  748, un compenso per ogni seduta che è stabilito con decreto
  del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
    6.  I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere
  c)  e  d),  sono, rispettivamente, nominati dal
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
  designazione effettuata dalla Direzione generale delle
  assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal
  Ministro del tesoro.
 
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    7.  La Commissione nazionale decide a maggioranza dei suoi
  componenti; in caso di parità di voti prevale quello del
  presidente.
    8.  La Commissione nazionale è organo consultivo del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
  tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del
  ruolo.  La Commissione ha, inoltre, il compito di promuovere ed
  istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli
  iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari
  da adottare.
 
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