| (Commissione nazionale per i periti danni).
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita la Commissione nazionale per i
periti danni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, di seguito denominata
"Commissione nazionale".
2. La Commissione nazionale è composta:
a) da un sottosegretario di Stato del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
presiede;
b) dal direttore generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo, con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionari della Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, con qualifica
non inferiore a dirigente generale;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro, con
qualifica non inferiore a dirigente generale;
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e) da sei rappresentanti dei periti danni iscritti
nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi
professionali in rappresentanza paritetica delle
organizzazioni sia sindacali sia di categoria;
f) da un rappresentante dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP).
3. Le funzioni di segreteria della Commissione nazionale
sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore
all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo.
4. Tutti i componenti della Commissione nazionale nonché i
supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2,
lettere c), d), e) e f), ad eccezione del
presidente e del vicepresidente, nonché i segretari ed i
relativi supplenti, sono nominati per la durata di tre anni,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera e), nonché
i relativi supplenti sono nominati tre su designazione delle
rispettive organizzazioni sindacali e tre su designazione
delle rispettive organizzazioni professionali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Qualora
dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei
soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della
richiesta, i componenti sono nominati, di propria iniziativa,
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, un compenso per ogni seduta che è stabilito con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere
c) e d), sono, rispettivamente, nominati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
designazione effettuata dalla Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal
Ministro del tesoro.
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7. La Commissione nazionale decide a maggioranza dei suoi
componenti; in caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
8. La Commissione nazionale è organo consultivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del
ruolo. La Commissione ha, inoltre, il compito di promuovere ed
istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli
iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari
da adottare.
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