| (Commissioni provinciali per i periti danni).
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è istituita una commissione provinciale per i
periti danni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della
legge 24 dicembre 1969, n. 990.
2. Le commissioni provinciali durano in carica tre anni e
sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato,
con funzioni di presidente;
b) da un funzionario della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni
di segretario;
c) da quattro rappresentanti dei periti danni
iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno
uno iscritto anche nel rispettivo albo professionale,
designati tra gli iscritti nel ruolo delle rispettive
organizzazioni sindacali e professionali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
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3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti
gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:
a) esercitano le funzioni inerenti alla tenuta del
ruolo;
b) controllano la legittimazione degli esercenti
l'attività di perito danni;
c) esercitano funzioni di controllo sull'etica
professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto
esercizio dell'attività di perito danni, comunicando alla
Commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;
d) promuovono iniziative atte ad elevare la
qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti
danni.
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