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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3063
DDL0187-0009
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL12-187)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Norme sulla regolarità delle elezioni).
    1.  La comunicazione di indizione delle elezioni è trasmessa
  al datore dai soggetti che ne hanno assunto l'iniziativa ai
  sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 6.  I medesimi soggetti
  formano, assieme a rappresentanti delle liste presentate, una
  commissione elettorale, cui spetta assicurare la regolarità
  delle varie fasi delle elezioni.  La citata
 
                              Pag. 13
 
  comunicazione va trasmessa altresì all'Ispettorato del lavoro
  territorialmente competente e deve essere resa pubblica,
  mediante affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del
  datore di lavoro, che è tenuto ad adottare le misure tecniche
  ed organizzative che consentano il regolare svolgimento delle
  elezioni e garantiscano comunque la segretezza del voto.
    2.  Le elezioni, che hanno periodicità massima triennale,
  hanno luogo non prima di trenta e non oltre quarantacinque
  giorni dalla affissione della comunicazione di cui al comma
  1.
    3.  Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni di
  cui al comma 1 l'Ispettorato provinciale del lavoro competente
  per territorio, che certifica i risultati elettorali e li
  comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, i quali
  pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro
  un termine compreso tra il trentacinquesimo ed il
  trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, nonché al termine di ogni mese di gennaio di
  ciascun anno successivo.
    4.  La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la
  funzione pubblica è tenuta a verificare annualmente, in
  collaborazione con le singole amministrazioni, i dati di sua
  pertinenza, anche ai fini di cui all'articolo 12.
    5.  I soggetti sindacali e i comitati di cui al comma 1
  dell'articolo 6 sono legittimati a valersi dell'articolo 28
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, per rimuovere ostacoli
  all'indizione delle elezioni ed al loro regolare svolgimento.
  Ogni altro ricorso concernente l'indizione e la regolarità
  delle procedure elettorali è presentato e deciso nelle forme
  di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0021 TOTDOC=0018 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=029 PAGFIN=0013 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=12DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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