| (Norme sulla regolarità delle elezioni).
1. La comunicazione di indizione delle elezioni è trasmessa
al datore dai soggetti che ne hanno assunto l'iniziativa ai
sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 6. I medesimi soggetti
formano, assieme a rappresentanti delle liste presentate, una
commissione elettorale, cui spetta assicurare la regolarità
delle varie fasi delle elezioni. La citata
Pag. 13
comunicazione va trasmessa altresì all'Ispettorato del lavoro
territorialmente competente e deve essere resa pubblica,
mediante affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del
datore di lavoro, che è tenuto ad adottare le misure tecniche
ed organizzative che consentano il regolare svolgimento delle
elezioni e garantiscano comunque la segretezza del voto.
2. Le elezioni, che hanno periodicità massima triennale,
hanno luogo non prima di trenta e non oltre quarantacinque
giorni dalla affissione della comunicazione di cui al comma
1.
3. Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni di
cui al comma 1 l'Ispettorato provinciale del lavoro competente
per territorio, che certifica i risultati elettorali e li
comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, i quali
pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro
un termine compreso tra il trentacinquesimo ed il
trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché al termine di ogni mese di gennaio di
ciascun anno successivo.
4. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la
funzione pubblica è tenuta a verificare annualmente, in
collaborazione con le singole amministrazioni, i dati di sua
pertinenza, anche ai fini di cui all'articolo 12.
5. I soggetti sindacali e i comitati di cui al comma 1
dell'articolo 6 sono legittimati a valersi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, per rimuovere ostacoli
all'indizione delle elezioni ed al loro regolare svolgimento.
Ogni altro ricorso concernente l'indizione e la regolarità
delle procedure elettorali è presentato e deciso nelle forme
di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.
| |