| (Tassa annuale).
1. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della
tassa annuale di lire 150.000 da versare in modo ordinario
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
L'attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere
inviata alla competente commissione provinciale entro trenta
giorni dalla data del versamento.
2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro,
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sentita la Commissione nazionale, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione della
presente legge.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
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