| (Sanzioni disciplinari).
1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria
attività tenga una condotta o compia atti non conformi
all'etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dal ruolo.
2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo
formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. E'
notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. E'
notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e
di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui
l'iscritto ha la sua sede operativa.
4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare
gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa è
notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e
di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al
comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede
operativa ed a tutte le imprese di assicurazione operanti nel
territorio nazionale.
5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può
essere proposta impugnazione entro novanta giorni dalla data
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di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con
ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva
la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo
adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad
albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi
albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo
sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta della Commissione nazionale.
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