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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30632
DDL2533-0013
Progetto di legge Camera n. 2533 - testo presentato - (DDL12-2533)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2533. TESTIPDL
...C2533.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2533 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Sanzioni disciplinari). 
    1.  L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria
  attività tenga una condotta o compia atti non conformi
  all'etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto
  alle seguenti sanzioni disciplinari:
        a)  richiamo;
        b)  censura;
        c)  radiazione dal ruolo.
    2.  Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo
  formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni.  E'
  notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con
  avviso di ricevimento.
    3.  La censura è disposta per rilevanti violazioni.  E'
  notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e
  di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui
  l'iscritto ha la sua sede operativa.
    4.  La radiazione è inflitta per violazioni di particolare
  gravità e comporta la cancellazione dal ruolo.  Essa è
  notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e
  di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al
  comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede
  operativa ed a tutte le imprese di assicurazione operanti nel
  territorio nazionale.
    5.  Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può
  essere proposta impugnazione entro novanta giorni dalla data
 
                              Pag. 12
 
  di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con
  ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva
  la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio,
  sentito il pubblico ministero.
    6.  I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo
  adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad
  albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi
  albi.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
  legge 7 agosto 1990, n. 241.
    7.  I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo
  sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, su proposta della Commissione nazionale.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2533 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2533 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=009 PAGFIN=0012 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=253300 00 FASCIDC=12DDL2533 SORTNAV=0253300 000 00000 ZZDDLC2533 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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