| (Procedimento disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla
Commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni
provinciali di cui all'articolo 8 della presente legge. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Il presidente della Commissione nazionale dispone i
necessari accertamenti ai fini di cui al comma 1 ed ordina la
comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento
disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta
per la trattazione orale.
3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua
disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo, con facoltà per
l'interessato di estrarne copia; deve contenere, altresì,
l'invito all'interessato a far pervenire alla Commissione
nazionale, almeno venti giorni prima della data fissata per la
seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.
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4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta
della Commissione nazionale per svolgere oralmente la propria
difesa.
5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la
Commissione nazionale, sentiti il relatore e l'interessato,
sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie
deliberazioni.
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