| (Sanzioni amministrative).
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni
disciplinari previste all'articolo 11, l'inosservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5 milioni.
2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la
ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa
legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato
commesso l'illecito amministrativo.
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