| (Tariffa delle prestazioni).
1. La tariffa delle prestazioni dei periti danni, previste
dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite la Commissione nazionale e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei periti danni iscritti nel ruolo.
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2. Per le prestazioni rese ad imprese od enti assicurativi
la tariffa di cui al comma 1 è determinata di intesa dalle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
dei periti danni e dalle imprese di assicurazione ed è
approvata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la
tariffa è determinata ai sensi del comma 1.
3. Per la determinazione delle tariffe ai sensi del comma
1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, chiama a partecipare alle riunioni della
Commissione nazionale esperti nella particolare materia.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le
prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali
consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.
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