Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30637
DDL2533-0018
Progetto di legge Camera n. 2533 - testo presentato - (DDL12-2533)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2533. TESTIPDL
...C2533.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2533 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Disposizioni transitorie). 
    1.  Entro il termine previsto al comma 3 sono esonerati
  dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo
  coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti
  all'articolo 5, comma 1, lettere  a), b)  e  c),
  abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di
  perito assicurativo o di infortunistica stradale per
  l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla
  circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
  dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
  1969, n. 990, per cinque anni precedenti la data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
                              Pag. 15
 
    2.  Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria
  per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei
  requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere  a),
  b)  e  c),  abbiano esercitato senza soluzione di
  continuità l'attività di perito assicurativo o di
  infortunistica stradale per l'accertamento e la stima dei
  danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
  dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla
  disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni
  precedenti la data di entrata in vigore della presente
  legge.
    3.  Con decreto da emanare entro un mese dalla data di
  entrata in vigore della presente legge il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le
  norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
  2 del presente articolo, in conformità a quanto disposto dalla
  legge 7 agosto 1990, n. 241.
    4.  Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto
  decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
    5.  Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2,
  determinano la tariffa di cui al medesimo articolo entro il
  termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2533 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2533 TOTPAG=0017 TOTDOC=0023 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=022 PAGFIN=0015 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=253300 00 FASCIDC=12DDL2533 SORTNAV=0253300 000 00000 ZZDDLC2533 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati