| (Disposizioni transitorie).
1. Entro il termine previsto al comma 3 sono esonerati
dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo
coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti
all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c),
abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di
perito assicurativo o di infortunistica stradale per
l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990, per cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge.
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2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria
per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di
continuità l'attività di perito assicurativo o di
infortunistica stradale per l'accertamento e la stima dei
danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni
precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le
norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, in conformità a quanto disposto dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2,
determinano la tariffa di cui al medesimo articolo entro il
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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