| (Ruolo dei periti e degli esperti presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. Sono soppresse le sub-categorie di cui al numero 2),
lettere a), b), c) e d), della
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categoria XX dell'allegato A annesso al regolamento approvato
con decreto ministeriale 4 gennaio 1954, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1954.
2. Gli iscritti alle sub-categorie di cui al comma 1 da
oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno diritto di essere iscritti nel ruolo
nazionale dei periti danni, previa richiesta e dimostrazione
di possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a), b) e c).
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