| (Rappresentanti sindacali interaziendali).
1. Le elezioni dei rappresentanti sindacali interaziendali
di cui all'articolo 2,
Pag. 14
comma 3, devono essere indette per zone od altri ambiti di
riferimento definiti dai contratti od accordi collettivi
stipulati da sindacati aderenti a quelli rappresentativi di
cui all'articolo 12.
2. I rappresentanti sindacali interaziendali debbono essere
dipendenti delle imprese od unità produttive ovvero
amministrative interessate alle elezioni. Competono loro i
compiti ed i diritti dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali unitarie, e ad essi si applicano le norme di tutela
di cui all'articolo 9. I rappresentanti interaziendali hanno
diritto a permessi retribuiti in ragione di un'ora all'anno
per ciascun dipendente addetto alle imprese od unità
produttive o amministrative interessate. L'onere del pagamento
dei permessi è ripartito tra le imprese od amministrazioni
interessate, in proporzione al numero dei rispettivi
dipendenti.
3. I lavoratori delle imprese ed unità produttive o
amministrative di cui al presente articolo hanno diritto di
riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di
dieci ore annue, per le quali va corrisposta la retribuzione.
Le assemblee sono convocate dai rappresentanti sindacali
interaziendali con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e si svolgono fuori dai luoghi di
lavoro.
| |