| 1. E' istituita, per la durata della XII legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) svolgere ed avviare indagini atte a fare luce
sull'uso delle sostanze stupefacenti, comprese le cosiddette
droghe leggere;
b) svolgere ed avviare indagini atte a far luce
sulle comunità terapeutiche pubbliche e private;
c) di indagare sui livelli del traffico di
stupefacenti;
d) verificare l'attuazione delle normative vigenti
nelle materie di cui alle lettere a), b), e
c);
e) prospettare le soluzioni ritenute opportune per
rendere incisiva l'iniziativa dello Stato;
f) riferire al Parlamento, al termine dei suoi
lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e,
comunque, annualmente;
g) acquisire conoscenze su tutto quanto si
riferisce alla tossicodipendenza negli altri Stati.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione svolge gli stessi compiti di cui al comma
1 con riferimento alle associazioni di cui all'articolo
416- bis del codice penale o che, comunque, costituiscano
associazioni a delinquere finalizzate ai traffici abusivi di
sostanze stupefacenti.
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