| 1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, nominati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati, in modo che si sia osservato il criterio
della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, e comunque
assicurando la presenza per ogni componente politica
costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
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