| 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del
codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono
tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
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