| (Diritti e tutele dei
rappresentanti aziendali e interaziendali).
1. Ferme restando le condizioni di miglior favore disposte
dai contratti ed accordi collettivi, alle rappresentanze
sindacali unitarie, ai lavoratori che ne sono componenti ed ai
rappresentanti sindacali interaziendali sono riconosciuti i
diritti di impulso ed iniziativa e le prerogative
rispettivamente disposte dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25 e
27 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Sono altresì
riconosciute le tutele di cui ai commi settimo, ottavo, nono e
decimo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come riformulato
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dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché
quelle di cui all'articolo 22 della citata legge n. 300 del
1970, queste ultime nei tempi definiti dal comma 2 del
medesimo articolo. Trova in ogni caso applicazione, per
tutelare tali diritti e prerogative, l'articolo 28 della
stessa legge n. 300 del 1970.
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