| 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica del regolamento.
2. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le
volte che lo ritenga opportuno.
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3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le
collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno
coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la
Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato
dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente
dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro
dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai
Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione
sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati.
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