| 1. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CEE) n.
2913/92, della Commissione, del 12 ottobre 1992, è autorizzata
in Calabria la costituzione di una zona franca nel comune di
Corigliano Calabro.
2. La zona franca di cui al comma 1, comprende le aree e
gli immobili gestiti dal Consorzio per l'area di sviluppo
industriale Piana Sibari-Valle Crati; la sua delimitazione è
definita con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del
presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, al
di fuori dalla linea doganale del territorio della Unione
europea.
4. Nella zona franca, salvo le limitazioni e le eccezioni
previste dalla normativa comunitaria e nazionale, possono
essere compiute senza alcun vincolo doganale tutte le
operazioni inerenti allo sbarco, all'imbarco e al trasbordo di
materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro
contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci di
provenienza non comunitaria che sono introdotte nella zona
franca si considerano definitivamente uscite dal territorio
dell'Unione europea; le merci comunitarie e comunitarizzate si
considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate
e sono assimilate alle merci non comunitarie, salvo che non si
sia provveduto a mantenere il carattere comunitario nei casi e
nei modi che saranno indicati dal regolamento per l'esercizio
della zona franca da approvare con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro delle finanze.
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