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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30658
DDL2537-0002
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- 1. -  Premessa.  - Il
  decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
  affermò con l'articolo 18 che "fino a quando non si sarà
  provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le
  disposizioni di questo decreto si applicano anche alle
  professioni di avvocato e di procuratore".
    Sono trascorsi più di cinquanta anni da quel provvedimento,
  ma la preannunziata riforma legislativa si fa ancora
  attendere.
    In verità nei decenni successivi si sono registrate alcune
  limitate modifiche normative e numerose iniziative sia a
  livello ministeriale che di singoli parlamentari, tendenti a
  pervenire all'approvazione di un nuovo ordinamento
  professionale, ma tutte sono decadute per l'inesorabile
  scadenza - ordinaria o anticipata - delle varie legislature
  del Parlamento.
    Oggi, dopo iniziali contrasti e divisioni, è possibile
  affermare che, dopo un lungo e articolato itinerario,
  l'avvocatura italiana sì é ritrovata compatta sulle soluzioni
  da dare ai grandi problemi che avevano travagliato il
  dibattito sulla riforma dell'ordinamento professionale.
  2. -  Articolato.
    L'articolato si divide in dieci capi relativi a:
      capo I (articoli 1-14): disposizioni generali;
      capo II (articoli 15-27): organi e funzioni degli ordini
  forensi circondariali;
 
                               Pag. 2
 
      capo III (articoli 28-38): organi e funzioni del
  Consiglio nazionale forense;
      capo IV (articoli 39-45): elezioni del consiglio
  dell'ordine e del Consiglio nazionale forense;
      capo V (articoli 46-59): iscrizione agli albi, elenchi e
  registri;
      capo VI (articoli 60-67): tenuta degli albi, elenchi e
  registri;
      capo VII (articoli 68-87): accesso alla professione;
      capo VIII (articoli 88-112): procedimento
  disciplinare;
      capo IX (articoli 113-126): onorari, diritti ed indennità
  degli avvocati e rimborso delle spese;
      capo X (articoli 127-141): disposizioni finali, norme di
  attuazione e transitorie.
    La definizione della professione forense, fissata
  nell'articolo 1, appare particolarmente significativa ed
  evidenzia con vigore espressivo l'autonomia della funzione
  difensiva, il suo valore ai fini dell'attuazione dei princìpi
  costituzionali nonché l'insostituibilità della stessa
  "nell'attuazione della giustizia" e la sottoposizione degli
  avvocati solo alla legge.
    Il testo dell'articolo 1 sottolinea che gli avvocati
  realizzano oltre che "i diritti di libertà" dei cittadini,
  anche "la conoscenza delle leggi", ponendo così in evidenza la
  rilevanza ed il significato di questo compito che, in
  dipendenza dello sviluppo dei rapporti economico-sociali e
  della proliferazione e maggiore complessità della
  legislazione, ha acquisito una dimensione sempre più vasta
  perché, attraverso esso, è possibile evitare il sorgere delle
  controversie.
    La delicatezza dell'attività di consulenza stragiudiziale,
  particolarmente nella fase pregiudiziale, è evidentissima
  giacché è agevole comprendere che l'errata impostazione di una
  questione - per effetto di un parere inesatto - può esporre il
  cliente a conseguenze molto gravi di ordine sostanziale e
  processuale.
    La rilevanza di questo compito attribuito all'avvocato,
  risulta ancora più evidente oggi alla luce della sentenza 24
  marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, che ha sancito
  l'illegittimità dell'articolo 5 del codice penale nella parte
  in cui non si esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della
  legge l'ignoranza inevitabile.
    La funzione consultiva ha dunque anche un rilievo sociale
  indiscutibile poiché - oltre a consentire al cliente la
  "conoscenza" delle leggi e quindi di esercitare i suoi diritti
  e adempiere ai suoi doveri in modo corretto - può evitare
  l'ingresso nelle aule giudiziarie di controversie superflue,
  con risparmi per il servizio giudiziario in termini di risorse
  umane e temporali, impiegabili in modo più produttivo, può
  porre colui che si rivolge all'avvocato in condizione di
  accertare i limiti della legittimità e liceità della condotta
  che intende assumere.
    L'articolo 1 sancisce inoltre, in conformità agli unanimi
  orientamenti dell'avvocatura italiana, l'abolizione della
  distinzione tra avvocati e procuratori legali che, nel tempo e
  nella pratica, ha ormai perduto ogni rilevanza.
    L'articolo 2 identifica le funzioni dell'avvocato
  riservando però, ai professionisti iscritti nell'albo speciale
  tenuto dal Consiglio nazionale forense, il patrocinio davanti
  alle giurisdizioni superiori.
    I valori dell'autonomia, dell'indipendenza e
  dell'autogoverno dell'avvocatura costituiscono il fondamento
  di numerose altre norme, tra le quali quelle contenute negli
  articoli 3 (doveri), 4 (difese di ufficio), 5 (segreto e
  discrezione professionale), 6 (perquisizioni ed ispezioni
  presso gli uffici degli avvocati), 7 (provvedimenti
  restrittivi della libertà nei confronti dell'avvocato), 8
  (potere disciplinare). 9 (ordini forensi), 21 (funzioni del
  consiglio dell'ordine), 25 (scioglimento del consiglio
  dell'ordine), 45 (ricorsi contro le elezioni del Consiglio
  nazionale forense), e nell'intero capo VIII (procedimento
  disciplinare).
    L'articolo 9, oltre agli organi circondariali istituiti
  nella sede di ogni tribunale, prevede al comma 2 la
  costituzione dell'ordine nazionale forense del quale fanno
 
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  parte di diritto tutti gli iscritti agli albi della
  professione forense.
    Per il vero tale norma - di nuova formulazione - ha un
  valore solo ricognitivo di un fenomeno esistente nella realtà
  da lungo tempo.
    Il comma 2 dell'articolo 9 e le norme dettate nel capo III
  (articoli 28-38) regolano i compiti che detto organismo ha già
  svolto e svolge da lungo tempo.
    La formulazione adottata nel comma 2 dell'articolo 9 mira,
  peraltro, a sottolineare che il Consiglio nazionale forense -
  organo preesistente alla formale istituzione dell'ordine
  nazionale titolare di poteri ad esso attribuiti
  dall'ordinamento statale, principale tra i quali quello
  giurisdizionale sugli iscritti agli albi - assume
  esplicitamente, in virtù della nuova disposizione normativa,
  anche gli altri poteri e funzioni espressamente indicati nelle
  norme successive.
    Gli ordini forensi, al pari dei singoli avvocati,
  "nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto
  alla legge".
    E' stato ritenuto di dover escludere l'esercizio
  dell'attività in una forma societaria diversa da quella
  semplice per evitare la possibilità che tra i soci che danno
  vita al soggetto giuridico possano introdursi estranei non
  qualificati professionalmente, con conseguente consolidamento
  di interessi di terzi, assolutamente incompatibili con
  l'autonomia che deve essere, in ogni circostanza, garantita
  dall'avvocato ed osservata dallo stesso.
    Del resto, l'adozione di forme societarie diverse da quella
  semplice comporterebbe una serie di conseguenze, vincoli,
  controlli e norme che possono interferire pesantemente
  nell'esercizio dell'attività professionale forense, limitando
  l'indipendenza fino a snaturarne i lineamenti essenziali.
    E' sufficiente, al riguardo, richiamare a titolo di esempio
  solo l'ipotesi che l'ente societario possa essere assoggettato
  a procedura concorsuale, con tutte le deteriori e intuitive
  conseguenze che possono derivare al prestigio e al decoro
  della classe.
    Identiche considerazioni possono essere formulate in ordine
  alla tesi di chi propone di consentire l'esercizio
  dell'attività professionale in forma di società
  cooperativa.
    Tali enti, aventi sempre natura societaria, hanno aspetti
  peculiari specie per il carattere marcatamente personale della
  partecipazione dei soci all'attività sociale.
    A differenza delle società di persone - caratterizzate
  anch'esse dall' intuitus personae  ma nelle quali
  l'attività può essere svolta da terzi nell'ipotesi in cui i
  soci rinuncino al loro diritto di amministrare e si limitino a
  lucrare gli utili prodotti dall'impresa gestita da estranei -
  nelle società cooperative la partecipazione personale del
  socio è connessa e finalizzata all'attività dell'ente (cfr.
  Buonocore, in Noviss.  Dig. It., voce "Cooperazione e imprese
  cooperative", Appendice vol.  II, pag. 810).
    Le caratteristiche specifiche delle società cooperative -
  con particolare riferimento alla partecipazione personale dei
  soci nello svolgimento delle attività sociali - impongono
  dunque ai cooperatori determinati obblighi.  Tra questi ultimi,
  come ha ricordato il Verrucoli (in Enc. del Dir. voce
  "Cooperative". vol. X, pag. 551), quelli "inerenti allo
  svolgimento del rapporto sociale particolarmente consistenti
  in una limitazione dell'attività personale del socio - come
  quelli di non concorrenza e di fedeltà - o in limitazione del
  godimento dei servizi dell'impresa o infine in una limitazione
  o modificazione delle prerogative risultanti dallo
  status  del socio, che siano dettate dall'interesse della
  maggioranza dei soci".
    Alla stregua di tali indicazioni, data la peculiarità del
  fenomeno delle società cooperative, il vincolo che lega il
  cooperatore all'ente è ben più stretto rispetto a quello che
  si instaura tra socio e società di persone o, ancor più, di
  capitali.
    Il primo, infatti, è caratterizzato da obblighi più intensi
  in ordine alla partecipazione personale del socio
  dell'attività cooperativistica, alla sua collaborazione nel
  potenziamento e nella tutela dell'ente, alla utilizzazione da
  parte sua dei servizi offerti da quest'ultimo e al divieto di
  azioni che possano influire sui fini della cooperativa.
 
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    L'articolo 12 regola l'uso del titolo di avvocato e non
  contempla quello di "specialista", la cui istituzione non è
  stata prevista per evitare una esasperazione delle
  settorializzazioni e per non consentire, inoltre, motivi
  specifici di richiami propagandistici.
    Il capo II (articoli 15-27) regola gli organi e le funzioni
  degli ordini forensi circondariali.
    Particolare attenzione è stata riservata alla
  regolamentazione dell'assemblea degli iscritti (articoli
  16-19) e alle attività del consiglio dell'ordine prevedendone
  - con disposizione innovativa notevolmente attesa dagli ordini
  con maggior numero di iscritti - l'articolazione in
  commissioni, fermo però rimanendo il potere di ratifica del
  consiglio nella sua interezza sui provvedimenti di queste
  ultime (articolo 24).
    Data la vastità dei compiti attribuiti ai consigli
  circondariali è stata prevista anche una loro composizione
  numerica più ampia per gli ordini con un elevato numero di
  iscritti (articolo 20).
    Al fine di garantire il continuo rinnovamento dei
  componenti del consiglio dell'ordine è stata prevista la loro
  rieleggibilità consecutiva per una sola volta negli ordini con
  più di cento iscritti e per due volte in quelli con un numero
  inferiore (articolo 22, comma 2).
    Con disposizioni innovative sono state previste le
  fattispecie di decadenza e di sospensione dall'ufficio di
  consigliere (articolo 22, commi 3 e 4) nonché la sostituzione
  dei componenti decaduti, deceduti, dimessisi o cancellati con
  il primo dei non eletti (articolo 22, comma 5).
    E' da segnalare, altresì, la costituzione, facoltativa per
  gli ordini con oltre cinquecento iscritti ed obbligatoria per
  quelli con oltre mille, del collegio dei revisori dei conti
  (articolo 27).
    Il capo III (articoli 28-38) regola gli organi e le
  funzioni del Consiglio nazionale forense.
    Anche per i componenti del Consiglio nazionale forense è
  stata prevista la rieleggibilità per non più di due volte
  consecutive al fine di consentire un giusto equilibrio tra le
  ragioni del costante rinnovo dei suoi componenti e quelle
  della continuità funzionale e di indirizzo soprattutto
  nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (articolo 30).
    La composizione del Consiglio nazionale forense rimane
  inalterata rispetto alla previsione della legislazione
  attualmente vigente.
    Le funzioni del Consiglio nazionale forense sono
  espressamente elencate e coordinate anche alla luce delle
  esperienze fatte fino ad oggi nell'articolo 31 mentre la loro
  attuazione è stata rimessa, a seconda delle materie,
  all'adunanza generale del medesimo Consiglio (articolo 32), al
  comitato di coordinamento per l'ordine nazionale forense
  (articolo 35), all'ufficio di presidenza (articolo 36) e alla
  commissione per la tenuta dell'albo speciale (articolo 38).
    Va sottolineato che si è preferito conservare l'albo
  speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle
  magistrature superiori, continuando ad affidarne la cura al
  Consiglio nazionale forense, per consentire un più agevole
  controllo attraverso un unico albo della legittimazione dei
  professionisti a difendere innanzi ai predetti collegi.
    Anche per il Consiglio nazionale forense è prevista la
  costituzione di commissioni di studio e lavoro (articolo
  33).
    La istituzione del comitato di coordinamento e del collegio
  dei revisori dei conti (articolo 37) costituisce una novità
  imposta dalla necessità di creare una struttura adeguata ai
  compiti, mentre la regolamentazione dell'ufficio di presidenza
  (articolo 36) si riferisce ad un organo, già di fatto operante
  da tempo.
    Il capo IV (articoli 39-45) disciplina le elezioni del
  consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.
    Oltre alla indicazione di specifici requisiti e di
  condizioni di incompatibilità (articolo 39) non previsti dalla
  legislazione attualmente vigente (periodo minimo di iscrizione
  agli albi; incompatibilità per precedenti disciplinari), per
  la nomina dei componenti il consiglio dell'ordine è stata
  prevista l'elezione con voto diretto e segreto con indicazione
  dei nomi dei candidati,
 
                               Pag. 5
 
  in numero non superiore a due terzi dei consiglieri da
  eleggere (articolo 41).
    Si è preferito conservare quale sistema per la nomina dei
  componenti (articolo 42) a garanzia dell'indipendenza del
  Consiglio nazionale forense - valore supremo di particolare
  rilievo per un organismo deputato all'esercizio della funzione
  giurisdizionale in materia disciplinare - quello dell'elezione
  diretta che costituisce una maggiore tutela contro i pericoli
  di conflittualità o di interferenze di gruppi esterni
  all'avvocatura.
    In materia di ricorsi contro le elezioni dei consigli degli
  ordini è stato confermato il sistema attualmente vigente che
  prevede la competenza del Consiglio nazionale forense -
  aggiungendovi, per completezza, anche quella della elezione
  degli organi del consiglio dell'ordine (articolo 43) - mentre
  è da segnalare, per la sua novità, il disposto dell'articolo
  45 (ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale
  forense) che si ispira ad una più puntuale attuazione dei già
  citati princìpi di autonomia, indipendenza ed autogoverno
  dell'avvocatura.
    Il capo V (articoli 46-59) regola le iscrizioni agli albi,
  elenchi e registri.
    Deve essere particolarmente sottolineata, tra le altre, la
  norma prevista dall'articolo 46, comma 2, lettera  e),
  che pone il limite del quarantesimo anno di età per
  l'iscrizione all'albo per la prima volta.
    In coerenza con tale impostazione è stato previsto
  (articolo 49, comma 1) che l'esercizio della professione
  forense in modo effettivo, prevalente e continuativo
  costituisce condizione per la permanenza dell'iscrizione
  all'albo.
    La professionalità, infatti, è un valore che non si deve
  acquisire e possedere solo al momento dell'accesso all'albo,
  ma rinnovare, consolidare ed approfondire quotidianamente.
    Tale requisito presuppone dunque, sia a livello culturale
  che di strutture organizzative, un impegno costante che non
  può essere assicurato da coloro i quali si dedicano
  saltuariamente o  part time  alla funzione forense, ovvero
  sono distratti da altre attività lavorative.
    La norma dettata dall'articolo 49, comma 1, non costituisce
  peraltro una novità perché l'esercizio della professione in
  modo continuativo è già stato introdotto nell'ordinamento
  previdenziale forense (articolo 2 della legge 8 gennaio 1952,
  n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963,
  n. 289; articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576)
  quale condizione per conservare l'iscrizione alla Cassa di
  previdenza degli avvocati e procuratori.
    Il requisito in esame deve essere riconosciuto alla stregua
  di precisi parametri predeterminati e alla luce di quanto già
  attuato in materia previdenziale, se è stato indicato il
  sistema di prova fondato su dati obiettivi, quali quelli
  reddituali, opportunamente prevedendone la modificabilità alla
  stregua di periodiche determinazioni da parte del Consiglio
  nazionale forense (articolo 50).
    In coerenza con le norme innanzi indicate, sono state
  previste quelle relative ai periodici controlli del requisito
  (articolo 51), alla connessa cancellazione d'ufficio (articolo
  52) e alla sospensione a domanda (articolo 57) dall'albo.
    Va inoltre segnalata la novità costituita dall'articolo 56
  che ammette la sospensione dall'esercizio professionale per
  incarichi pubblici.
    Merita di essere sottolineata, altresì, la conferma della
  normativa attualmente vigente che consente l'iscrizione agli
  albi ai professori universitari di discipline giuridiche senza
  il preventivo esame di abilitazione all'esercizio
  professionale (articoli 47 e 59).
    Ovviamente l'eccezionalità dell'istituto attiene solo alle
  modalità per l'iscrizione negli albi ma non ha alcuna
  influenza ai fini dello  status  che ne deriva, salvo
  l'ulteriore eccezione prevista in relazione all'esonero dal
  solo requisito della prevalenza dell'attività professionale
  rispetto a quella didattica (articolo 54, comma 2).
    I docenti universitari esercenti la professione forense, in
  breve sintesi, hanno tutti gli altri diritti e doveri che
  caratterizzano la funzione difensiva, ivi inclusi
  specificatamente quelli dettati dalla normativa
  previdenziale.
 
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    Eventuali altre eccezioni o esoneri, specie in quest'ultimo
  campo, violerebbero princìpi fondamentali tra i quali quelli
  dell'obbligo della solidarietà di gruppo e dell'uguaglianza
  tra gli aderenti allo stesso, dando origine a privilegi
  assolutamente inammissibili.
    La materia delle incompatibilità che impediscono
  l'iscrizione nell'albo o la sua conservazione, ricalca
  (articoli 53-55) la normativa attualmente vigente senza
  rilevanti variazioni e con alcune modifiche dettate dalle
  esperienze accumulate nella pratica.
    Del pari va detto a proposito degli avvocati dipendenti di
  enti pubblici (articolo 58), per i quali l'articolato mira a
  recare elementi di chiarezza su alcuni problemi interpretativi
  sorti nelle esperienze pratiche.
    Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione all'albo
  degli avvocati attualmente vigente e quello formulato con la
  proposta in esame - così come è stato chiarito dalla
  giurisprudenza conforme e consolidata del Consiglio nazionale
  forense e della suprema Corte di cassazione - ha il suo fulcro
  nella tutela del principio che l'avvocato, nel difendere gli
  interessi della parte che a lui si affida, deve essere libero
  da ogni condizionamento e deve, quindi, poter agire in piena
  libertà senza essere esposto a pressioni esterne.
    Un rapporto di lavoro subordinato contrasta di per sé con
  l'indipendenza che deve caratterizzare l'esercizio della
  professione forense, onde non si può non sancire
  l'incompatibilità di questo con un rapporto di lavoro
  subordinato.
    La vulnerazione del principio generale può essere
  giustificata solo in una ipotesi eccezionale, quale quella di
  consentire agli enti - ai quali l'ordinamento giuridico
  conferisce poteri e prerogative di diritto pubblico
  differenziati da quelli propri dei soggetti di diritto privato
  - di disporre di propri organi tecnico-legali a somiglianza
  dell'Avvocatura dello Stato.
    Tale eccezione è ammissibile nella presunzione che
  l'avvocato addetto all'ufficio legale di un ente pubblico, per
  lo  status  derivantegli dal rapporto di impiego pubblico
  e per gli scopi cui tende il suo datore di lavoro, è esposto a
  rischi di condizionamento minori rispetto a quelli che gravano
  sul dipendente di enti privati con analoghe funzioni.
    Il capo VI (articoli 60-67) regola la tenuta degli albi,
  elenchi e registri senza apprezzabili varianti rispetto alla
  normativa attualmente vigente.
    Il capo VII (articoli 68-87) è dedicato all'accesso alla
  professione e recepisce integralmente, con alcune lievi
  variazioni, le norme recentemente introdotte dalle leggi 24
  luglio 1985, n. 406 (modifica alla disciplina degli esami di
  procuratore legale).
    In particolare il periodo complessivo di tirocinio
  (articolo 68, comma 3) viene ampliato ad un triennio giacché -
  prevedendosi l'abolizione della professione di procuratore
  legale - è apparso opportuno garantire l'esercizio di una
  pratica più ampia ed adeguata alla professionalità che deve
  essere richiesta ad un avvocato all'inizio dell'attività
  forense.
    Sono da segnalare - tra le altre novità previste
  nell'esercizio del tirocinio - la previsione della possibilità
  per il praticante abilitato al patrocinio di "sostituire, con
  specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita
  la pratica anche davanti ai tribunali civile e amministrativo,
  nel cui circondario viene svolto il tirocinio, sotto il
  controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo"
  (articolo 72, comma 3), nonché la istituzione di corsi
  integrativi di formazione e di aggiornamento professionale
  (articoli 21, 68 e 73).
    Non è superfluo sottolineare la rilevanza e l'importanza di
  tali corsi, anche alla luce della riforma introdotta
  nell'ordinamento professionale dalla legge 27 giugno 1988, n.
  242.
    Il carattere prevalentemente pratico dato da questa legge
  alle prove di esame e confermato nello schema di riforma oggi
  predisposto, impone ai consigli un notevole impegno per
  garantire, attraverso l'organizzazione di tali corsi,
  un'adeguata profesionalità ai giovani praticanti anche in caso
  di carenza di pratica nel singolo studio.
 
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    Né gli oneri che l'organizzazione di tali corsi
  comporteranno possono dissuadere dalla loro introduzione,
  giacché il dovere deontologico di solidarietà di classe ed il
  principio della tutela della professionalità degli iscritti
  giustifica l'assunzione, a carico dell'intero ordine, dei
  costi di queste essenziali iniziative.
    Il capo VIII (articoli 88-112) detta la normativa del
  procedimento disciplinare che, nella fase innanzi al consiglio
  dell'ordine, è stata modificata rispetto a quella attualmente
  vigente sia per confermare e consolidare l'autonomia e
  l'autogoverno dell'avvocatura, sia per garantire un sempre più
  efficace ed effettivo esercizio del diritto di difesa
  dell'incolpato.
    Alla luce di questi princìpi è stata abolita - nella fase
  di natura amministrativa innanzi al consiglio dell'ordine - la
  previsione dell'intervento del pubblico ministero.
    Tale presenza non è stata ritenuta necessaria nel corso del
  procedimento di formazione del provvedimento amministrativo
  proprio a tutela dell'autonomia del consiglio procedente,
  mentre sono stati riconosciuti il potere d'impugnazione al
  procuratore generale presso la corte d'appello competente per
  territorio (articolo 106) e le funzioni requirenti al
  procuratore generale presso la Corte di cassazione o ad un suo
  sostituto nel giudizio innanzi al Consiglio nazionale forense
  (articolo 107, comma 2).
    Al fine di tutelare maggiormente il diritto di difesa
  dell'incolpato e per assicurare un'assoluta indipendenza nella
  formazione del giudizio dalle impressioni acquisite nella fase
  di acquisizione delle prove, il progetto di riforma prevede la
  delega ad un consigliere dell'ordine delle funzioni inquirenti
  e requirenti (articolo 90).
    Ai consigli composti da più di quindici membri è stata
  attribuita la facoltà di costituire all'inizio di ogni
  triennio commissioni di disciplina composte da almeno sette
  consiglieri, che esercitano le funzioni di collegio
  giudicante.  Colui o coloro che hanno svolto tali funzioni - a
  pena di nullità - non possono far parte del collegio
  giudicante (articolo 92).
    Sono state specificamente regolate le indagini preliminari
  e le formalità di apertura e di celebrazione del procedimento
  disciplinare (articoli 94-99).
    Particolare menzione richiede l'articolo 98, che introduce
  il principio secondo il quale l'inosservanza, senza
  giustificato motivo, del doppio dei termini entro cui devono
  essere compiute le attività del procedimento disciplinare,
  determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali
  l'omissione o il ritardo siano addebitabili.
    Tra le sanzioni di natura disciplinare - mentre è stato
  aumentato il periodo massimo della sospensione (articolo 102)
  - è stata abolita quella della cancellazione e sono stati
  meglio definiti i presupposti per l'applicazione delle diverse
  pene (articoli 99, comma 2, e 103, comma 2).
    Con l'articolo 104, poi, è stata regolamentata la misura
  temporale della "sospensione cautelare", prevedendosene la
  durata massima di un anno (decorrente in caso di sospensione
  del procedimento per riconosciuta pregiudizialità del processo
  penale dalla definizione di quest'ultimo) ed il suo computo
  nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare
  successivamente comminata.
    Non sono da segnalare rilevanti variazioni in ordine al
  procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale
  forense (articoli 106 e 107) ed all'impugnazione delle
  decisioni di questo innanzi alla Corte di cassazione (articolo
  108).
    Gli articoli 109 e 110 regolano compiutamente il rapporto
  tra il processo penale ed il procedimento disciplinare e la
  riapertura di quest'ultimo all'esito del primo.
    Il capo IX (articolo 113-126) disciplina la materia
  relativa agli onorari, ai diritti, alle indennità degli
  avvocati ed al rimborso delle spese, senza apportare profondi
  mutamenti rispetto alla normativa attualmente vigente.
    Merita, peraltro, di essere sottolineato che nello speciale
  procedimento di liquidazione delle competenze degli avvocati
  in camera di consiglio (articoli 124-125) è stata abolita la
  non impugnabilità del provvedimento emesso sull'istanza del
  professionista ed è stato previsto il gravame al
 
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  giudice monocratico (pretore per il provvedimento del giudice
  di pace, presidente del tribunale per il provvedimento del
  pretore) o collegiale (collegio del tribunale o della corte
  d'appello per i provvedimenti resi
  rispettivamente dal presidente del tribunale o della corte
  d'appello).
    Il capo X (articoli 127-141), infine, è dedicato alle
  disposizioni finali ed alle norme di attuazione e
  transitorie.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0008 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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