Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3066
DDL0187-0012
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL12-187)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Poteri di contrattazione
                   e contratti aziendali).
    1.  Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di
  negoziare con il datore di lavoro, ovvero con la pubblica
  amministrazione interessata, contratti collettivi aziendali,
  con l'assistenza, nelle materie o voci rinviate dal contratto
  collettivo nazionale, delle associazioni sindacali
  territoriali aderenti a quelle che hanno stipulato i contratti
  collettivi nazionali di categoria o di comparto che si
  applicano nell'impresa ed unità produttiva o amministrativa,
  ovvero congiuntamente con le stesse.
    2.  In caso di disaccordo tra la rappresentanza sindacale
  unitaria e le associazioni sindacali territoriali di cui al
  comma 1, ciascuna di queste può indire, entro sette giorni
  dalla constatazione del dissenso, un  referendum  tra i
  lavoratori interessati, che decidono a maggioranza assoluta
  degli aventi diritto, sulle materie o voci sulle quali non
  esiste accordo.  Trova applicazione il comma 6 del presente
  articolo.
    3.  Il datore di lavoro o la pubblica amministrazione
  stipulante sono tenuti ad applicare i contratti collettivi
  aziendali di cui al comma 1 a tutti i lavoratori che da loro
  dipendono.  Questi contratti si sostituiscono di diritto ad
  eventuali clausole difformi di contratti individuali e
  plurimi.
    4.  In ogni caso, quali che siano i soggetti contraenti, i
  contratti aziendali non possono disporre dei diritti dei
  singoli lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili
  della legge e di altri contratti collettivi, se non nelle
  ipotesi determinate da speciali previsioni di legge e quando
  vengano approvati dalla maggioranza assoluta
 
                              Pag. 16
 
  dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie o
  comunque la delegazione trattante, trovando applicazione, in
  questi casi, il disposto di cui al comma 5.
    5.  Il contratto collettivo aziendale di cui al presente
  articolo è immediatamente produttivo di effetti, salvo che, su
  richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o di un terzo
  dei rappresentanti eletti, ovvero di una organizzazione
  sindacale aderente ai sindacati rappresentativi di cui
  all'articolo 12, non venga sottoposto a  referendum
  risolutivo entro venti giorni dalla sua stipulazione.  Ove la
  maggioranza assoluta dei lavoratori aventi diritto approvi la
  proposta di risoluzione, il contratto collettivo aziendale
  perde efficacia dalla data della sua stipulazione o da quella
  diversa alla quale il contratto stesso faccia risalire i suoi
  effetti.
    6.  La richiesta di  referendum  risolutivo deve essere
  comunicata, entro sette giorni dalla sua presentazione alla
  rappresentanza sindacale unitaria, da questa stessa al datore
  di lavoro ed all'Ispettorato del lavoro territorialmente
  competente, ed il  referendum  deve aver luogo entro un
  mese dalla richiesta.  Gravano sul datore di lavoro gli
  obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 7 e si applicano le
  disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0021 TOTDOC=0018 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=008 PAGFIN=0016 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=12DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati