| (Poteri di contrattazione
e contratti aziendali).
1. Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di
negoziare con il datore di lavoro, ovvero con la pubblica
amministrazione interessata, contratti collettivi aziendali,
con l'assistenza, nelle materie o voci rinviate dal contratto
collettivo nazionale, delle associazioni sindacali
territoriali aderenti a quelle che hanno stipulato i contratti
collettivi nazionali di categoria o di comparto che si
applicano nell'impresa ed unità produttiva o amministrativa,
ovvero congiuntamente con le stesse.
2. In caso di disaccordo tra la rappresentanza sindacale
unitaria e le associazioni sindacali territoriali di cui al
comma 1, ciascuna di queste può indire, entro sette giorni
dalla constatazione del dissenso, un referendum tra i
lavoratori interessati, che decidono a maggioranza assoluta
degli aventi diritto, sulle materie o voci sulle quali non
esiste accordo. Trova applicazione il comma 6 del presente
articolo.
3. Il datore di lavoro o la pubblica amministrazione
stipulante sono tenuti ad applicare i contratti collettivi
aziendali di cui al comma 1 a tutti i lavoratori che da loro
dipendono. Questi contratti si sostituiscono di diritto ad
eventuali clausole difformi di contratti individuali e
plurimi.
4. In ogni caso, quali che siano i soggetti contraenti, i
contratti aziendali non possono disporre dei diritti dei
singoli lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e di altri contratti collettivi, se non nelle
ipotesi determinate da speciali previsioni di legge e quando
vengano approvati dalla maggioranza assoluta
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dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie o
comunque la delegazione trattante, trovando applicazione, in
questi casi, il disposto di cui al comma 5.
5. Il contratto collettivo aziendale di cui al presente
articolo è immediatamente produttivo di effetti, salvo che, su
richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o di un terzo
dei rappresentanti eletti, ovvero di una organizzazione
sindacale aderente ai sindacati rappresentativi di cui
all'articolo 12, non venga sottoposto a referendum
risolutivo entro venti giorni dalla sua stipulazione. Ove la
maggioranza assoluta dei lavoratori aventi diritto approvi la
proposta di risoluzione, il contratto collettivo aziendale
perde efficacia dalla data della sua stipulazione o da quella
diversa alla quale il contratto stesso faccia risalire i suoi
effetti.
6. La richiesta di referendum risolutivo deve essere
comunicata, entro sette giorni dalla sua presentazione alla
rappresentanza sindacale unitaria, da questa stessa al datore
di lavoro ed all'Ispettorato del lavoro territorialmente
competente, ed il referendum deve aver luogo entro un
mese dalla richiesta. Gravano sul datore di lavoro gli
obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 7 e si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
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