| (Funzioni dell'avvocato).
1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza,
l'assistenza e la difesa nei procedimenti e nei giudizi
dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati
rituali, salva la competenza che spetta per legge
all'Avvocatura dello Stato.
2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto
consentito da particolari disposizioni di legge ad iscritti in
altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la
difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria,
disciplinare e simili.
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3. E' riservata inoltre agli avvocati l'attività di
consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni
campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli
iscritti ad altri albi professionali.
4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla
Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare,
al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla
Commissione tributaria centrale od organi amministrativi o
giudiziari equiparati può essere assunto soltanto dagli
avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera e).
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