| (Difesa d'ufficio).
1. L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio,
salvo giusto motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha
conferito l'incarico non ritiene giustificata la rinuncia, ne
dà notizia al consiglio dell'ordine di appartenenza.
2. Il consiglio dell'ordine può fornire ai capi di ogni
ufficio giudiziario indicazioni preventive circa gli avvocati
tra i quali scegliere difensori d'ufficio per singoli processi
o per giorni d'udienza o per turni giornalieri. Il consiglio
dell'ordine provvede a fornire le suddette indicazioni sentiti
gli avvocati interessati, tenuto conto della loro
disponibilità e specifica competenza.
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3. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi
sostituire ai sensi dell'articolo 14.
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