| (Perquisizioni ed ispezioni presso gli
uffici degli avvocati).
1. Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici degli
avvocati sono consentite solo quando questi sono imputati di
reati e limitatamente ai fini del loro accertamento.
2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati possono
essere eseguite solo al fine di accertare e perseguire
irregolarità od evasioni fiscali degli avvocati stessi e in
modo da assicurare il rispetto del segreto professionale. Nel
corso dei suddetti accertamenti gli esami dei fascicoli
riguardanti i clienti nonché di atti o documenti affidati da
clienti all'avvocato può avvenire soltanto in base ad
autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal
procuratore della Repubblica, che ne dà immediata
comunicazione al consiglio dell'ordine. L'autorizzazione può
essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella
tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato
sospetto di evasione desunto da elementi specifici.
Nell'autorizzazione deve essere indicato nominativamente il
magistrato o l'ufficiale della guardia di finanza incaricato a
procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del
segreto. Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto di
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farsi assistere da un rappresentante del consiglio
dell'ordine. Se l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non
può avere inizio in assenza del rappresentante dell'ordine, ma
è salvo il compimento di atti cautelari per garantire la
reperibilità di scritture, atti o documenti.
3. I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti
di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti
e notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta
obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione, per
qualsiasi fine, dei fatti e delle notizie stessi.
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