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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30665
DDL2537-0009
Progetto di legge Camera n. 2537 - testo presentato - (DDL12-2537)
(suddiviso in 153 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2537. TESTIPDL
...C2537.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2537 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Perquisizioni ed ispezioni presso gli
                   uffici degli avvocati).
    1.  Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici degli
  avvocati sono consentite solo quando questi sono imputati di
  reati e limitatamente ai fini del loro accertamento.
    2.  Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati possono
  essere eseguite solo al fine di accertare e perseguire
  irregolarità od evasioni fiscali degli avvocati stessi e in
  modo da assicurare il rispetto del segreto professionale.  Nel
  corso dei suddetti accertamenti gli esami dei fascicoli
  riguardanti i clienti nonché di atti o documenti affidati da
  clienti all'avvocato può avvenire soltanto in base ad
  autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal
  procuratore della Repubblica, che ne dà immediata
  comunicazione al consiglio dell'ordine.  L'autorizzazione può
  essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella
  tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato
  sospetto di evasione desunto da elementi specifici.
  Nell'autorizzazione deve essere indicato nominativamente il
  magistrato o l'ufficiale della guardia di finanza incaricato a
  procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del
  segreto.  Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto di
 
                              Pag. 12
 
  farsi assistere da un rappresentante del consiglio
  dell'ordine.  Se l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non
  può avere inizio in assenza del rappresentante dell'ordine, ma
  è salvo il compimento di atti cautelari per garantire la
  reperibilità di scritture, atti o documenti.
    3.  I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti
  di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti
  e notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta
  obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione, per
  qualsiasi fine, dei fatti e delle notizie stessi.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-2537 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2537 TOTPAG=0083 TOTDOC=0153 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=013 PAGFIN=0012 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=253700 00 FASCIDC=12DDL2537 SORTNAV=0253700 000 00000 ZZDDLC2537 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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