| (Provvedimenti restrittivi della libertà
nei confronti dell'avvocato).
1. Salvo che in casi di motivata gravità o urgenza, non
possono essere adottati provvedimenti restrittivi della
libertà personale dell'avvocato per reati commessi
nell'esercizio della professione, o in occasione di essa, se
non dopo che siano stati informati il presidente del
tribunale, il procuratore della Repubblica ed il presidente
del consiglio dell'ordine del circondario presso cui pende il
procedimento.
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