| (Ordini forensi).
1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un autonomo
ordine forense, che ha personalità di diritto pubblico ed è
retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.
2. E' costituito l'ordine nazionale forense del quale fanno
parte di diritto tutti gli iscritti agli albi della
professione forense.
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L'ordine nazionale forense ha sede in Roma presso il
Consiglio nazionale forense che lo regge e, con il suo
presidente, lo rappresenta.
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