| (Iscrizione all'albo e domicilio
professionale).
1. Per l'esercizio della professione l'avvocato deve essere
iscritto all'albo del circondario del tribunale nel quale ha
residenza anagrafica.
2. Il domicilio professionale è il luogo, risultante
dall'albo, ove l'iscritto ha la sede principale della sua
attività professionale.
3. E' tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la
propria attività, tenere aperti uffici permanenti o temporanei
ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il
territorio della Repubblica. Nei primi tre anni di iscrizione
all'albo vigono i limiti territoriali per l'esercizio della
professione stabiliti nell'articolo 78.
4. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è
consentito soltanto decorsi dieci anni dalla data di
iscrizione all'albo.
5. Gli avvocati italiani, che esercitino la professione
all'estero e che ivi abbiano la loro residenza, conseguono o
mantengono l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale
ove avevano l'ultima residenza in Italia, ovvero, in mancanza,
all'albo del circondario di Roma.
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