| (Disposizioni
sull'efficacia dei contratti collettivi).
1. Il contratto collettivo stipulato per ambiti di
applicazione diversi da quello aziendale produce effetti nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro privati o pubblici firmatari, ovvero associati alle
associazioni od enti stipulanti, o comunque da loro
rappresentati.
2. Alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al
comma 1, nonché ai contratti aziendali, nel loro rispettivo
ambito di riferimento, si applicano le norme dell'articolo
2077 del codice civile. In ogni caso, a tali disposizioni si
può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che
mediante contratti individuali, soltanto a favore dei
lavoratori.
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3. Entro quindici giorni dalla stipulazione dei contratti
collettivi di cui al comma 1, un terzo dei componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie delle imprese o
amministrazioni cui essi si applicano, può chiedere che i
contratti stessi vengano sottoposti a referendum, da
promuoversi da parte delle organizzazioni sindacali
stipulanti, non prima dei successivi quindici e non oltre
trenta giorni, tra tutti i lavoratori interessati. In tal
caso, l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata
alla sua approvazione da parte della maggioranza assoluta dei
lavoratori aventi diritto.
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